L’ARAN, con l’orientamento applicativo n. CQRS205 del 30 gennaio 2025, è intervenuta individuando i nuovi soggetti sindacali titolari delle relazioni sindacali.
Nella specie il quesito posto risulta essere: “A seguito della sottoscrizione del CCNL Funzioni Centrali – periodo contrattuale 2022-2024 – avvenuta il 27 gennaio 2025 quali sono i soggetti sindacali titolari delle relazioni sindacali presso le singole amministrazioni?“
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La risposta dell’ ARAN
Il CCNL del comparto Funzioni Centrali relativo al triennio 2022-2024, sottoscritto il 27 gennaio 2025, definisce con chiarezza i soggetti titolari della contrattazione integrativa nonché degli altri livelli di relazioni sindacali.
In dettaglio, l’art.7 – in linea con quanto previsto dal d.lgs. n. 165/2001 – stabilisce che:
a) i soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa nazionale sono i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL triennale (comma 3);
b) i soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa di sede territoriale o di sede unica sono la RSU e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL triennale (comma 4).
Pertanto, dall’entrata in vigore del CCNL 2022-2024, avvenuta il 28 gennaio 2025, saranno ammessi alla contrattazione integrativa solo le organizzazioni sindacali firmatarie del medesimo CCNL, indipendentemente dal fatto che il negoziato sia già stato avviato o che lo stesso venga avviato successivamente alla firma del nuovo CCNL.
Si legga anche:
–CCNL Funzioni centrali: Cgil, Uil e Usb non firmatarie della contrattazione integrativa;
–Firmata l’ipotesi di CCNL Funzioni Centrali: novità per i 194mila statali;
–CCNL Comparto Funzioni Centrali: Governo e Aran rottura nelle trattative sindacali.
L’unica eccezione alla regola sopra riportata è rappresentata dal caso in cui la variazione dei soggetti titolari sia intervenuta successivamente alla firma di una ipotesi di contratto integrativo e durante la fase dei controlli. In altre parole nel caso in cui presso l’amministrazione sia stata firmata una ipotesi di contratto integrativo prima del 28 gennaio 2025. Solo in tal caso i soggetti titolari alla firma definitiva del contratto integrativo di cui alla predetta ipotesi già sottoscritta prima del 28 gennaio 2025 saranno gli stessi che hanno partecipato al negoziato.
Quanto sopra si applica anche alle altre forme di relazioni sindacali (informativa, confronto, ecc) come espressamente previsto dagli articoli 4, 5 e 6 del CCNL 27 gennaio 2025. Sotto tale profilo non rilevano sentenze di primo grado, peraltro non definitive, pronunciate su un contratto di un altro comparto di contrattazione.
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