La Corte dei Conti delle Marche, con la delibera n. 106 del 19 giugno 2024, ha affrontato la richiesta di un Comune di cedere i propri spazi assunzionali all’Assemblea territoriale d’ambito per la gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti. La Corte ha risposto negativamente, basandosi sulle disposizioni del D.L. n. 34/2019 e del DPCM attuativo del 17 marzo 2020, coordinati con gli artt. 30, 31 e 32 del TUEL.
Secondo la Corte, il sistema dei limiti alla capacità assunzionale è strettamente collegato a parametri di sostenibilità finanziaria della spesa. Questo sistema impone un vincolo rigoroso che correla l’entità della spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato con l’ammontare complessivo delle entrate correnti, vincolo che non può essere derogato se non nelle ipotesi eccezionalmente e tassativamente previste dalla legge. La disposizione derogatoria dell’art. 32, comma 5, TUEL, che consente ai Comuni di cedere le proprie capacità assunzionali all’Unione di Comuni di cui fanno parte, non può essere estesa ad altri enti.
Pertanto, la Corte ha stabilito che l’Assemblea territoriale d’ambito per la gestione dei rifiuti non rientra nel perimetro applicativo dell’art. 32, comma 5, TUEL, né per natura giuridica né per conformazione organizzativa, e quindi non può beneficiare della cessione degli spazi assunzionali prevista per l’Unione dei Comuni.
Cessione degli spazi assunzionali
La Corte dei Conti delle Marche, con la delibera n. 106 del 19 giugno 2024, ha affrontato la richiesta di un Comune di cedere i propri spazi assunzionali all’Assemblea territoriale d’ambito per la gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti
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