Relativamente alla corretta applicazione dell’art. 17, comma 1 del CCNL del 17.12.2020, in coerenza con la norma di cui all’art.24 del D.Lgs.n.151 del 2015, che espressamente prevede che vi si possa dare attuazione “……..nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro”, l’ambito applicativo dell’istituto delle “ferie e riposi solidali”, è circoscritto esclusivamente a favore di quei dipendenti che abbiano esigenza di prestare assistenza a figli minori che, per particolari condizioni di salute, necessitino di cure costanti.
Sulla base del successivo comma 10 che, come noto, ha sancito il carattere di sperimentalità dell’istituto delle ferie e dei permessi solidali, non si ritiene possano ritenersi ammissibili interpretazioni estensive volte a ricomprendere fattispecie diverse da quella considerata espressamente dalla disciplina contrattuale.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento