Co.co.co. liberalizzate nelle università e negli enti di ricerca. Il maxiemendamento alla legge di stabilità, approvato mercoledì scorso dal Consiglio dei ministri, compie un deciso passo indietro nella disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo una deroga alle disposizioni restrittive introdotte negli ultimi anni.
Così, mentre ancora non sono chiare le misure di modifica del mercato del lavoro e mentre in molti chiedono che la flessibilizzazione dei rapporti di lavoro si accompagni a una decisa revisione della disciplina delle co.co.co., fonte tra le principali della creazione di «precariato», una fetta importante dell’amministrazione pubblica potrà attivare le co.co.co. senza più sottostare alle condizioni, presupposti, controlli e responsabilità previste dalla normativa vigente.
La bozza del documento prevede che le università e gli enti pubblici nazionali di ricerca possono stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile e, dunque, contratti di lavoro autonomo. La norma prevede che il ricorso a tali forme di collaborazioni esterne avverrà in deroga a quanto stabilito dall’articolo 7, commi 6 e seguenti, del dlgs 165/2001, che, come noto, impone procedure di evidenza pubblica per individuare i collaboratori e, soprattutto, consente di attivare le co.co.co. solo per incarichi di elevata specializzazione e a condizione che non mascherino attività di lavoro subordinato.
Lo schema di maxiemendamento, invece, spiega che le collaborazioni potranno considerarsi compatibili anche con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello stato ed enti pubblici e privati, cioè potranno essere utilizzate per fare fronte a esigenze ordinarie degli enti accademici.
Università ed enti di ricerca, sicuramente fruitori su vastissima scala dei contratti di collaborazione autonoma, hanno dunque vinto la battaglia avviata da anni per ottenere l’allentamento ai vincoli ad acquisire le co.co.co. Tanto che lo schema di decreto, a ulteriore rafforzamento della liberalizzazione prevista, esclude le co.co.co. dalle disposizioni normative che impongono contenimenti della spesa di personale. Non solo, dunque, si elimineranno i vincoli e le condizioni generalmente valevoli per tutte le altre amministrazioni pubbliche, ma addirittura l’impiego delle collaborazioni verrà indirettamente incentivato dall’esclusione delle spese dai tetti per la spesa di personale.
Un ulteriore incentivo a utilizzare a piene mani le collaborazioni esterne nelle università e negli enti di ricerca è data dall’ultima disposizione prevista dalla norma, ai sensi della quale «ai contratti stipulati in base alla presente legge non si applica l’articolo 3, comma 1, lettere f-bis) e f-ter), della legge 14 gennaio 1994, n. 20», sicché non sarà necessario il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti sugli atti di conferimento delle consulenze o delle co.co.co. degli atenei e degli enti di ricerca.
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