Collocamento in aspettativa per assunzione dell’incarico

Il caso di un dipendente comunale di categoria C, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, utilmente collocato in una graduatoria di merito per l’assunzione a tempo pieno e determinato di istruttore direttivo amministrativo, categoria D

25 Gennaio 2019
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Un dipendente comunale di categoria C, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, utilmente collocato in una graduatoria di merito per l’assunzione a tempo pieno e determinato di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, ha chiesto di essere collocato in aspettativa per assumere tale incarico. Nel precisare che la graduatoria riguarda l’ambito territoriale per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali (PIANO DI ZONA), di cui il Comune istante fa parte, e che la spesa è finanziata con i fondi del PON INCLUSIONE, un dipendente del Comune chiede di conoscere se lo stesso possa essere collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto di lavoro o se comunque lo stesso possa accettare l’incarico conservando il rapporto di lavoro con il Comune, anche tenendo conto del fatto che presterebbe servizio presso lo stesso Comune che lo collocherebbe in aspettativa.

Ecco di seguito la soluzione del quesito a cura dal nostro esperto: 
Il d.lgs. 165/2001 prevede che “lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’ incarico”. Il successivo comma 5 prevede che “Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché dell’incarico di cui all’art. 108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio”.
Nell’ipotesi che la nomina riguardi un contratto che rientri all’interno del sopra indicato comma 1 (responsabile del servizio o alta specializzazione) si applicherebbe il successivo comma 5 senza alcun problema della richiesta di aspettativa.
D’altra parte nell’attuale legislazione le procedure di contratti a tempo determinato non potrebbero essere più fatto al di fuori delle disposizioni di cui all’art.110, comma 1 e comma 2, del TUEL per l’espresso divieto contenuto nell’art. 36, comma 2, del d.lgs. 165/2001 secondo cui ” … Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato”.
Precisato la non possibilità di ricorrere a concorsi a tempo determinato diversi per i responsabili dei servizi e le alte professionalità, il dipendente non sembrerebbe poter utilizzazione l’aspettativa pena la perdita del posto di lavoro a tempo indeterminato.

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