di G. Crepaldi (ilpersonale.go-vip.net 31/1/2014)
La legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, interviene anche sulla disciplina penalistica dei reati contro la pubblica amministrazione.
In via generale, si assiste ad un inasprimento delle sanzioni, finalizzata ad innalzare l’efficacia dissuasiva delle relative norme. Così per il peculato (art. 314 c.p.) i tre anni di reclusione diventano quattro; per l’abuso atti d’ufficio (art. 323 c.p.), la reclusione da sei mesi a tre anni è ora da un anno a quattro anni; per la corruzione propria, ossia corruzione per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.), la reclusione da quattro ad otto anni sostituisce quella da due a cinque anni; per la corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.) la reclusione da tre ad otto anni di reclusione è ora da quella da quattro a dieci anni (più ipotesi aggravate).
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento