Compensi corrisposti agli avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche

L’articolo 1, comma 236, della L. 28/12/2015 n. 208 ci rileva  che l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015

19 Gennaio 2017
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L’articolo 1, comma 236, della L. 28/12/2015 n. 208 ci rileva  che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche   non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.
La norma ha introdotto quindi  una nuova misura di contenimento della spesa della contrattazione integrativa che costituisce uno degli ambiti prioritari di intervento in materia di contrazione della spesa del personale fissati dall’art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006.
Come è già stato affermato nell’orientamento espresso dalla Sezione delle Autonomie – con deliberazione n. 26/SEZAUT/2014/QMIG depositata in data 6/10/2014 –  il riferimento semantico “all’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale” contenuto anche nella norma introdotta dal comma 236, obbliga le Amministrazioni che devono applicare il tetto di spesa ad individuare le specifiche modalità di finanziamento del trattamento accessorio nell’ambito del proprio comparto ordinamentale, che per gli enti locali prevede l’utilizzo delle risorse accantonate nell’apposito fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, di cui all’art. 15 del CCNL 1° aprile 1999, qualora l’ente sia dotato di dirigenza, mentre per i Comuni privi di dirigenza, per i quali è concessa ai Sindaci la facoltà di finanziare la retribuzione accessoria degli incaricati di posizioni organizzative con le risorse del proprio bilancio anziché con quelle del fondo delle risorse decentrate, le modalità di finanziamento possono essere duplici.
Sul tema dei compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse,  all’esame della normativa recata dal citato comma 236 dell’art. 1 della legge di stabilità 2016, deve  aggiungersi la disciplina introdotta dall’art. 9 del  D.L. 24/06/2014 n. 90 convertito dalla L. 11/08/2014 n. 114,  che prevede che  detti emolumenti  siano computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all’articolo 23 del D. L. n. 201/2011.
Ricordiamo che il  secondo comma della norma citata,  precisa che, nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell’amministrazione.
Il successivo comma 5 prevede, infatti, che i regolamenti dell’Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici ed i contratti collettivi devono indicare i criteri di riparto delle somme in base al rendimento individuale, secondo parametri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l’altro della puntualità negli adempimenti processuali, mentre il comma 7 precisa che i compensi professionali possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.
Come rilevato, dalla Sezione regionale di controllo per la Sardegna, con deliberazione n. 118/2016/PAR, l’introduzione della complessiva disciplina di cui all’art. 9 del D. L. n. 90/2014 sembra legittimare il diritto dei legali pubblici dipendenti a percepire i compensi professionali quale parte della propria retribuzione, regolandone nel dettaglio i presupposti ed i limiti;  si tratterebbe, quindi, non di incentivi costituenti una voce del trattamento accessorio ma di compensi finalizzati a remunerare l’attività professionale specifica dell’avvocato e, quindi, non ripartibili in sede di contrattazione decentrata a favore della generalità dei dipendenti (su questo ultimo punto, cfr ex multis, Sezione regionale di controllo per la  Liguria, deliberazione n. 52/2016).

Il parere dei giudici contabili pugliesi

Dopo aver richiamato i precedenti pareri in materia resi da questa Sezione    con il quale si chiariva che i compensi professionali dell’avvocatura interna sono esclusi dal tetto dell’art. 9, comma 2 bis, del D. L. n. 78/2010 sia nel caso di sentenza favorevole con vittoria di spese che in caso di compensazione delle spese, il  Sindaco della Città metropolitana di Bari chiese un  parere all’adita  Sezione in materia di compensi professionali spettanti agli avvocati interni nei casi di sentenze favorevoli all’Ente in relazione ai fondi della contrattazione decentrata del personale dirigente e dipendente.

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