Compensi extra solo in base al Ccnl

Il dirigente non può giustificarsi invocando una norma di legge o un regolamento locale che prevede i pagamenti

Marcello Serra 5 Dicembre 2011
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Responsabilità amministrativa per il dirigente che intasca un compenso in violazione del principio della onnicomprensività. La presenza di disposizioni legislative che ammettono l’erogazione di tali compensi non azzera la responsabilità, dato che le uniche eccezioni sono quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Sono queste le indicazioni dell’innovativa sentenza della Corte dei conti della Campania (1396/2011) con cui due dirigenti della provincia di Napoli vengono condannati a rimborsare all’ente i compensi percepiti come componenti di commissioni e organi collegiali. Come capita sempre più spesso in materia di responsabilità per l’erogazione di salario accessorio, anche questa vicenda è nata a seguito di una ispezione della Ragioneria generale dello Stato. La sentenza evidenzia che «la ratio restrittiva della norma è di immediata percezione ed altrettanto chiara si presenta la valenza interpretativo/applicativa della stessa, rispetto ad altre disposizioni previgenti o successive che rechino indicazioni con essa contrastanti: quest’ultime devono essere lette(rilette) in modo conforme al nuovo canone posto, sollevando ove ritenuto necessario appositi quesiti presso l’Aran o il dipartimento della Funzione pubblica». E ancora: «Non v’è spazio per emolumenti ulteriori, se non nei casi espressamente indicati dal contratto collettivo». Il principio di maggiore rilievo innovativo è il seguente: «Non può esser dubbio che una norma di legge statale ad efficacia rinforzata (…) quale quella contenuta nell’articolo 24 del Dlgs 165/2001, prevalga su una norma regionale preesistente così come su disposizioni regolamentari di un ente locale: ciò, peraltro, a prescindere dalla perdurante vigenza di tali fonti». Inoltre, matura colpa grave in quanto «la piena conoscenza e la corretta interpretazione delle leggi e delle norme dell’ordinamento sono compiti che rientrano, naturalmente e doverosamente, nella funzione dirigenziale». Per cui i dirigenti non dovevano limitarsi a considerare l’esistenza della disposizione regionale, ma dovevano approfondire i termini della questione alla luce del principio della onnicomprensività del trattamento economico accessorio. Si aggiunge inoltre che «la presenza di diverse interpretazioni e/o soluzioni applicative di una norma non costituisce, ex se, circostanza scriminante per l’amministrazione  amministratore che abbia scelto un’opzione meno rigorosa». Il soggetto pubblico deve sempre orientarsi verso la soluzione «più strettamente aderente al dettato normativo e, comunque, di maggior tutela» degli interessi collettivi. La sentenza riconosce valore interruttivo della maturazione della prescrizione alla lettera con cui il segretario, per conto dell’ente, ha contestato l’illegittimità dei compensi e ne ha richiesto la restituzione sulla base delle risultanze della ispezione della Rgs. Tale effetto si produce anche se la comunicazione non soddisfa tutti i crismi formali, in particolare per il mancato «richiamo specifico alle pertinenti norme del Codice civile, assumendo rilievo preminente il contenuto sostanziale ed inequivocabile dell’atto».

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