Comuni, turn over ancora vincolato agli ex provinciali

Personale/1. La mobilità «copre» tutti gli spazi

Marcello Serra 2 Novembre 2015
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100%
La disposizione contenuta nel disegno di legge di Stabilità 2016, che impone la riduzione del turn over al 25%, non modifica il fatto che gli spazi assunzionali restano integralmente vincolati al riassorbimento dei dipendenti soprannumerari, mentre il 2017 e il 2018 sembrano essere orizzonti temporalmente troppo lontani per essere preoccupati ora per allora, considerata la “velocità” delle modifiche legislative.
L’ultimo intervento normativo in materia è rappresentato dall’articolo 3, comma 5, del Dl 90/2014, il quale stabilisce che gli enti locali possono assumere nel 2015 nel limite del 60% della spesa relativa alle cessazioni dell’anno precedente, nel 2016 e nel 2017 l’aliquota è fissata all’80% per salire al 100% dal 2018. Su questo impianto legislativo interviene il comma 424 della legge di stabilità di quest’anno, che impone di destinare le facoltà 2015 e 2016 all’assunzione dei vincitori di concorso relativi a graduatorie in vigore e approvate al 1° gennaio 2015 e alla ricollocazione dei dipendenti in esubero degli enti di area vasta.
Considerato che, negli enti locali, è poca diffusa la situazione nella quale si hanno graduatorie approvate in assenza della nomina dei vincitori ovvero i pochi casi presenti si esauriranno con le facoltà 2015, nella sostanza tutto il budget 2016 a disposizione delle assunzioni vanno a favore dei soprannumerari degli enti di area vasta. Ma la disposizione prima richiamata impone agli enti locali di destinare anche la restante percentuale per arrivare al turn over pieno alla sola ricollocazione del personale soprannumerario.
Riassumendo, per il 2016, l’80% delle cessazioni verificatesi nel 2015 è destinato ai vincitori di concorso, che, nei Comuni, saranno, presumibilmente, pari a zero, e agli ex provinciali, mentre il restante 20% è riservato ai soli soprannumerari. In pratica, quindi, tutta la spesa 2016 pari alle cessazioni 2015 è da destinare al riassorbimento del personale degli enti di area vasta in esubero.
In questo contesto, a cosa serve ridurre le facoltà assunzionali dall’80% al 25%? In costanza della previsione normativa attuale, l’80% delle cessazioni 2015 va a favore dei vincitori di concorso (che saranno assenti) e agli esuberi e il restante 20% ai soli soprannumerari. Con la nuova previsione contenuta nel disegno di legge di Stabilità per il 2016 si dovrebbe riservare il 25% alla prima fattispecie e l’ulteriore 75% alla seconda ipotesi. Ma in entrambi i casi, il totale (100%) sono destinati agli ex provinciali. E, quindi, quale è l’utilità o l’obiettivo della nuova disposizione? Le risposte sono del tutto ignote.
E se questo non fosse sufficiente, la legge di Stabilità 2016 aggiunge che «al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali…. restano ferme le percentuali stabilite dall’articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90….». 
Quindi, con riferimento al 2016, resta ferma la percentuale dell’80% al solo fine dei riassorbire i provinciali. Se non si comprende quale sia la portata del primo periodo del comma in questione, ancora più perplessi lascia questa seconda parte. A cosa serve specificare che il turn over resta all’80%? E quale destinazione possono avere queste facoltà assunzionali se non a favore degli ex provinciali?
La previsione della legge di stabilità 2016 potrebbe acquisire un significato solo nel caso in cui il percorso di riassorbimento dei dipendenti soprannumerari degli enti di area vasta si concludesse secondo le previsioni contenute nel decreto del ministero per la Semplificazione e per la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, vale a dire entro la fine del marzo 2016, con la completa ricollocazione di tutti gli esuberi. Ipotesi alla quale sembra non credere nemmeno il legislatore tanto che prevede, nella stessa legge di Stabilità, il commissariamento delle Regioni che, alla data del 30 gennaio 2016, risultino ancora inadempienti rispetto alla scadenza, oggi fissata al 31 ottobre 2015.

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