Massima
In merito alla copertura di un posto di dirigente tecnico, è’ legittima la scelta del Comune di non procedere allo scorrimento della graduatoria di concorso valida e di affidare il medesimo incarico di dirigente in forza di decreto sindacale, ex art. 50, comma 10, 109, comma 1 e 110, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000, ove tale scelta sia stata effettuata perché gli atti del concorso sono stati impugnati in sede giurisdizionale ed è opportuno attendere l’esito del ricorso giurisdizionale; in tal caso, infatti, la scelta discrezionale operata dal Comune di evitare, nelle more del ricorso, di ricoprire il posto di dirigente con il vincitore del concorso sub iudice e di ricorrere allo strumento dell’incarico a tempo determinato appare immune dai vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, risultando al contrario legittima e ragionevole.
Fatto
Con ricorso un dipendente a tempo indeterminato del Comune di Aprilia con la qualifica di funzionario tecnico con inquadramento nella categoria D3-D6 in servizio nel V Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, premesso di essersi posizionato al 2° posto della graduatoria, approvata con deliberazione della G.C. n. 389 del 13.12.2007, relativa al “concorso pubblico, bandito con determinazione n. 20 del 13.3.2007, per la copertura di n. 1 posto di dirigente tecnico a tempo pieno e indeterminato da assegnare al Settore Urbanistica, ha impugnato il decreto n. 1 del 31.5.2013 col quale il Sindaco ha disposto il “rinnovo dell’incarico di dirigente del IV Settore Urbanistica all’architetto P.F.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento