Massima
Risulta legittimo il giudizio negativo espresso dalla commissione di concorso in ordine ad un elaborato motivato con la scarsa intellegibilità della scrittura con la quale è stato redatto, ove non risulti offerto dal ricorrente alcun elemento, anche solo indiziario, idoneo supportarne la pretesa irragionevolezza o irrazionalità o illogicità o arbitrarietà del giudizio, dal momento che è del tutto plausibile che una non chiara calligrafia renda non solo difficoltosa la lettura dell’elaborato, ma possa impedirne la effettiva comprensibilità e rendere impossibile trarre un giudizio compiuto sui suoi contenuti del elaborato scritto.
Fatto
Il ricorrente aveva partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di “agronomo”, bandito dalla Comunità montana del Volturno con deliberazione n.33 del 22 aprile 2005, e aveva ottenuto 52,66/90 alla prima prova scritta e 62,33/90 alla seconda, quindi un punteggio inferiore alla sufficienza indicata in 63/90. Il candidato aveva ottenuto altresì il punteggio di 17,60/60 nella valutazione dei titoli. In ragione del conseguimento di tali punteggi, non veniva ammesso alla prova orale ed procedeva ad impugnare le determinazioni dinanzi al Tribunale amministrativo del Molise, denunciando il difetto di motivazione e l’irragionevolezza nella valutazione delle prove scritte e la violazione dei criteri per la valutazione dei titoli.
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