Concorsi pubblici, debbono essere stabiliti i criteri di valutazione anche delle prove orali

8 Aprile 2024
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Il TAR Lazio, (Sez. V), sentenza del 18 marzo 2024, n. 5361 ha annullato gli esiti di un concorso per allievo commissario della carriera dei funzionari del corpo di polizia penitenziaria, in quanto la Commissione esaminatrice aveva predeterminato i criteri di valutazione solo per le prove scritte e non per le prove orali. Secondo l’art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994, le commissioni esaminatrici devono stabilire fin dalla prima riunione i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, sia scritte che orali. Pertanto, la mancanza di criteri di valutazione per le prove orali è contraria alla normativa.

I criteri di valutazione

Inoltre, il voto numerico da solo non è sufficiente a motivare la scelta compiuta dalla Commissione, a meno che non siano stati fissati precedentemente criteri di massima specifici per l’attribuzione dei voti. Questi criteri devono consentire di percepire chiaramente la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate. La votazione numerica deve essere accompagnata da criteri di massima per essere considerata una motivazione sufficiente.

La sentenza fa riferimento a precedenti giurisprudenziali conformi, come la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, del 27 aprile 2023, n. 4247, la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, del 23 aprile 2019, n. 2573, e la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, del 29 aprile 2019, n. 2775. Non sono stati trovati precedenti giurisprudenziali difformi.

La mancanza di criteri di valutazione per le prove orali e l’assenza di specificazioni e motivazioni per il voto numerico attribuito alle ricorrenti hanno portato al annullamento degli atti del concorso. La Commissione esaminatrice non ha rispettato le disposizioni normative e non ha fornito una motivazione adeguata per le proprie scelte.

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