Massima
Al fine di verificare la esistenza di una discriminazione indiretta di genere il giudice, nel caso in cui disponga di dati statistici, deve in primo luogo prendere in considerazione l’insieme dei lavoratori assoggettati alla disposizione di cui si dubita; il miglior metodo di comparazione consiste, poi, nel confrontare tra loro: le proporzioni rispettive di lavoratori che sono e che non sono “colpiti” dall’asserita disparità di trattamento all’interno della manodopera di sesso maschile (rientrante nel campo di applicazione della disposizione) e le medesime proporzioni nell’ambito della mano d’opera femminile.
Fatto
La Corte d’appello di Torino ha riformato la sentenza del Tribunale respingendo la domanda proposta dalla dipendente della Agenzie delle entrate – inquadrata come funzionario di III area F1 – per l’accertamento della discriminazione indiretta di genere operata dal datore di lavoro nella selezione per la progressione economica alla posizione F2, in ragione del bando ed in relazione al criterio di computo del punteggio per “esperienza di servizio maturata”.
Per effetto delle successive note del direttore centrale del personale era stato previsto che la “esperienza di servizio” venisse calcolata per i lavoratori part time riproporzionando i periodi di servizio alla minore attività lavorativa svolta.
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