Massima
Qualora il bando richieda per la partecipazione ad una procedura selettiva in competizione (concorso pubblico o procedura di gara) il possesso di un determinato titolo di studio o di uno ad esso equipollente, la determinazione dello stesso deve essere intesa in senso tassativo, con riferimento alla valutazione di equipollenza formulata da un atto normativo, e non può essere integrata da valutazioni di tipo sostanziale compiute ex post dall’Amministrazione.
Fatto
L’appellante, ricorrente in primo grado, ha partecipato al concorso per la copertura di n.1 posto a tempo indeterminato di Collaboratore Professionale Sanitario – Educatore Professionale (Cat. D) per l’Azienda USL Toscana Nord Ovest.
Il bando prevedeva come requisito di ammissione al concorso il possesso della “Laurea in Educazione professionale appartenente alla classe SNT2 (classe delle lauree in Professioni Sanitarie della Riabilitazione); ovvero il Diploma Universitario di Educatore Professionale di cui al DMS 08.10.1998 n. 520, conseguito ai sensi dell’art. 6 comma 3 D.Lgs. n. 502/1992; ovvero Diplomi conseguiti in base al precedente ordinamento e riconosciuti equipollenti e/o equiparati al Diploma Universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici, ai sensi delle vigenti disposizioni del D.M.S. 27.02.2000 e ss.mm.ii.”.
La ricorrente ha conseguito il diploma di Laurea in “Scienze dell’educazione” con indirizzo didattico “Educatore Professionale” il 21.06.1999 presso la Facoltà di Scienza della Formazione (derivante dalla trasformazione della Facoltà di Magistero) dell’Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli: ha partecipato alla procedura selettiva ritenendo tale titolo equipollente a quanto previsto dal bando di concorso.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento