Restano a bocca asciutta gli idonei al concorso del Fisco per 175 posti da dirigenti. Per loro non è previsto lo scorrimento in graduatoria; inoltre il nuovo concorso del 2019 è valido. Con la sentenza n. 3855/2024 del 29/4/2024 il Consiglio di Stato ha rigettato definitivamente il ricorso del comitato idonei non vincitori del concorso per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia bandito dall’Agenzia delle entrate nel 2010 che chiedeva l’annullamento del concorsoa 150 posti successivoe lo scorrimento della graduatoria approvata e poi rettificata nel 2021. Mentre il concorso indetto nel 2010 era ancora in fase di svolgimento, il Fisco aveva bandito nel 2019 un’altra procedura concorsuale per 150 posti analoghi al precedente bando da predisporre alle medesime mansioni. Gli appellanti avevano, quindi, chiesto l’annullamento del successivo concorso e lo scorrimento della graduatoria.
L’amministrazione conserva un’ampia discrezionalità e ha una semplice facoltà, non un obbligo, di procedere allo scorrimento della graduatoria. L’opzione fra scorrimento della graduatoria valida e nuova procedura concorsuale suppone la determinazione della modalità di copertura dei posti che meglio persegua gli interessi pubblici presidiati dall’articolo 97 Cost. Dunque, la riconosciuta prevalenza delle procedure di scorrimento non è assolutae incondizionata. Sono tuttora individuabili casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento del personale, mediante nuove procedure concorsuali, anziché attraverso lo scorrimento delle preesistenti graduatorie, risulta pienamente giustificabile, con il conseguente ridimensionamento dell’obbligo di motivazione.
Trai motivi può acquistare rilievo l’intervenuta modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale, rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace, con particolare riguardo al contenuto delle prove di esame e ai requisiti di partecipazione; o anche la valutazione del contenuto dello specifico profilo professionale per la cui coperturaè indetto il nuovo concorso e delle eventuali distinzioni rispetto a quanto descritto nel bando relativo alla preesistente graduatoria. Nel caso in esame, la disciplina concorsuale vigente al tempo del bando indetto a fine anno 2010 è stata superata dalle modifiche normative previste dalla l. 205 del 2017. Inoltre, il bando delle 2010 era un concorso per titoli e colloquio mentre il nuovo bando del 2019 era articolato su due prove scritte e una prova orale. Anche con riferimento alle materie oggetto delle prove vi sono differenze tra i due concorsi: nel bando per 150 dirigenti, oltre alle materie già previste per quello a 175, vengono richieste ulteriori specifiche conoscenze sul diritto unionale, diritto penale, diritto civile e commerciale. Quindi, il nuovo bando di concorso recava riferimento ad un quadro istituzionale profondamente mutato rispetto a quello esistente nel 2010. Il Consiglio di Stato ha, pertanto, respinto, il ricorso degli appellanti.
* Articolo integrale pubblicato su Italia Oggi del 1° maggio 2024 (In collaborazione con Mimesi s.r.l.)
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