Tra i tanti problemi che si presentano quando si bandisce un concorso cui rispondono 15.000 candidati, si stanno evidenziando da qualche tempo due problematiche che coinvolgono in maniera particolarmente complicata e antitetica gli interessi delle aziende e i diritti dei candidati: si tratta del requisito specifico dell’idoneità fisica all’impiego e del limite di età per l’ammissione. Cominciamo da quest’ultimo aspetto in quanto, come è noto, il limite di età per partecipare ad un concorso pubblico attualmente non esiste più.
Storicamente è sempre esistito un limite massimo di età per accedere ai pubblici uffici. Inizialmente fissato in 35 anni, è poi salito a 40 e 41. Finalmente si arriva a quanto stabilito dall’articolo 3, comma 6, della L. 127/1997 (la cosiddetta seconda legge Bassanini) che aveva disposto l’eliminazione del limite anagrafico per iscriversi ai concorsi pubblici. La norma, ancora oggi vigente, afferma testualmente che la “partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell’amministrazione”.
E’ stato dunque affermato il principio generale di evidente matrice costituzionale per cui tutti possono partecipare ai concorsi pubblici, a prescindere dall’età. Peraltro, in forza dell’inciso “salvo deroghe” il legislatore prevedeva il mantenimento di specifici vincoli anagrafici per essere ammessi a taluni concorsi, in particolare quelli nelle forze armate e nel comparto sicurezza.
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