Concorso pubblico: formazione professionale (lista iscritti a disposizione della PA regionale)

La Corte Costituzionale torna a pronunciarsi sul principio del pubblico concorso, andando a ribadire affermazioni consolidate e ripetute in molte occasioni nei primi tre mesi dell’anno in corso

1 Aprile 2020
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Viene impugnata una legge regionale sarda che prevede l’inserimento in una lista di soggetti che, in quanto provenienti dalla formazione professionale, restano a disposizione della pubblica amministrazione regionale ai fini dell’assunzione, senza l’espletamento del pubblico concorso. La Corte Costituzionale torna a pronunciarsi sul principio del pubblico concorso, andando a ribadire affermazioni consolidate e ripetute in molte occasioni nei primi tre mesi dell’anno in corso. Sentenza della Corte Costituzionale, 9 marzo 2020, n. 43.

Massima

Risulta costituzionalmente illegittimo l’art. 59 della legge della Regione Sardegna 11 gennaio 2019, n. 1 (Legge di semplificazione 2018), la quale consente l’ingresso nei ruoli della Regione a una ben precisa categoria di soggetti, mediante loro iscrizione, ex lege, nella speciale «lista ad esaurimento» che terrà gli stessi soggetti «a disposizione dell’Amministrazione regionale». Tale norma infatti, in violazione dell’art. 97, 4° comma, Cost., consente l’ingresso nei ruoli regionali di nuovo personale proveniente dall’esterno senza fare riferimento ad alcuna forma di selezione e senza nemmeno richiamare peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico.

Fatto

Il Presidente del Consiglio dei Ministri impugna varie disposizioni della la legge della Regione autonoma della Sardegna dell’11 gennaio 2019, n. 1, rubricata «Disposizioni in materia di formazione professionale».
In particolare, è fatto oggetto di impugnazione l’art. 59 laddove stabilisce che i soggetti ricompresi nell’elenco di cui alla determinazione n. 4578 prot. n. 43229 del 4 ottobre 2018 del Direttore generale dell’Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale che, alla data del 15 dicembre 2018, abbiano fatto ricorso al Tribunale amministrativo regionale avverso la medesima determinazione, sono iscritti d’ufficio alla lista speciale ad esaurimento di cui all’articolo 6, comma 1, lettera f) della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), degli aventi diritto ai sensi dell’articolo 11, comma 4, della legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018).

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