Massima
Risulta legittima la scelta di un Comune di conferire l’incarico di dirigente del settore servizi tecnici, mediante avviso pubblico di selezione, ai sensi dell’art. 110, d.lgs. n. 267 del 2000, a nulla rilevando che l’Amministrazione non abbia preventivamente effettuato una ricognizione delle professionalità interne, volta ad accertare la presenza in organico di soggetti cui conferire il medesimo incarico; infatti, è lo stesso art. 110, primo comma, d.lgs. n. 267 del 2000 ad imporre che gli incarichi di cui si discute debbono essere conferiti previa selezione pubblica, a cui ovviamente può partecipare anche il personale interno che ne abbia i requisiti. La disposizione si pone in linea con i precetti costituzionali ricavabili dall’art. 97 Cost. che, per l’accesso al pubblico impiego, danno preferenza alle procedure concorsuali e comunque alle procedure che, sebbene non strettamente concorsuali, meglio garantiscano scelte trasparenti, imparziali ed effettivamente orientate al buon andamento.
Fatto
Il ricorrente è un dipendente del Comune di Legnano inquadrato in categoria D3, con profilo di funzionario tecnico. Con provvedimento n. 8 del 19 novembre 2019 emesso dal Commissario Straordinario del Comune, è stato conferito al medesimo un incarico dirigenziale a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, primo comma, del d.lgs. n. 267 del 2000, con decorrenza dal 20 novembre 2019 fino alla scadenza del mandato dello stesso Commissario Straordinario. In particolare, l’incarico assegnato è quello di dirigente del Settore 4 – “Servizi Tecnici” (settore opere pubbliche).
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