Orientamenti applicativi ARAN 26/9/2017 n. RAL_1945
In presenza di tutti i requisiti richiesti dall’art. 52 del D.Lgs.n.165/2001 (Disciplina delle mansioni) e dall’art.8 del CCNL del 14.9.2000 (Mansioni superiori), è necessario, comunque, anche il consenso del lavoratore stesso?
In ordine a tale problematica, si ritiene utile precisare quanto segue.
Sulla base della disciplina dell’art.52 del D.Lgs.n.165/2001, l’assegnazione del lavoratore a mansioni superiori sembra configurarsi come manifestazione di un potere esercitabile in via unilaterale del datore di lavoro pubblico.
Infatti, sulla base della sua formulazione testuale, il comma 2 del suddetto art.52 del D.Lgs.n.165/2001 si presta ad essere interpretato nel senso di riconoscere a ciascun datore di lavoro pubblico un vero e proprio diritto potestativo in materia di attribuzione di mansioni superiori.
Si tratta di un potere che il legislatore assoggetta solo alla sussistenza delle specifiche condizioni espressamente previste dalla richiamata norma e cioè:
a) le obiettive esigenze di servizio;
b) l’esigenza di copertura di una vacanza di posto in organico (per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti) oppure quella di provvedere alla sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto.
In coerenza e nel rispetto di tale indicazione legislativa, l’art.3, comma 3, del CCNL del 31.3.1999, concernente il sistema di classificazione del personale del Comparto Regioni-Autonomie Locali, ha disposto che: “L’assegnazione temporanea di mansioni proprie della categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito di esercizio del potere modificativo. Essa, fino a diversa disciplina contrattuale, è regolata dai commi 2-4 dell’art. 56 del D.Lgs.n.29 del 1993 come modificato dal D.Lgs.n.80 del 1998″ (il riferimento deve essere inteso all’attuale art.52 del D.lgs.n.165/2001). Continua a leggere la risposta
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