Accade sovente che, in tali casi, l’esigenza di reagire all’evento disciplinarmente rilevante, si traduce nella decisione di adibire il dipendente ad altri compiti ovvero trasferirlo a diversa sede lavorativa; ma, se è vero che i due temi sono nettamente distinti in linea teorica, restano invero percepibili le contaminazioni che la correlata vicenda disciplinare innegabilmente comporta sul ricorso alla misura della mobilità di ufficio.
Ciò risulta innanzitutto sul piano del diritto oggettivo, alla luce degli istituti normativi che hanno regolato ipotesi in cui, al concorrere di eventi disciplinarmente rilevanti, è doveroso, per l’ente, disporre il trasferimento del dipendente ad altro ufficio. Ci si riferisce in particolare all’art. 3 della legge n. 97/2001, che ha introdotto l’obbligo per le PP.AA. di destinare ad altro ufficio il dipendente tratto a giudizio penale per taluni specifici reati, ivi tassativamente elencati.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento