Con l’adozione della normativa in tema di anticorruzione di cui alla legge Severino si è introdotto un articolo nuovo nella legge generale sul procedimento: l’art. 6 bis (corrispondente all’art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012 n. 190) rubricato “Conflitti di interesse” stabilisce che il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
A sua volta l’art. 53 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, Testo unico dell’impiego pubblico, regolando le incompatibilità, il cumulo di impieghi e incarichi, prevede vari ipotesi di conflitto di interesse. Così, non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni (v. art. 52 d.lgs. Brunetta – n. 150 del 2009).
Al comma V, si prevede che in caso di incarichi esterni del dipendente pubblico, l’amministrazione, in sede di rilascio dell’autorizzazione, deve valutare i casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente (v. art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012). La norma prevede anche un rigoroso sistema di comunicazione degli incarichi conferiti ed autorizzati e sanzioni per il mancato adempimento.
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