>> Orientamenti applicativi ARAN 6/11/2017 n. RAL_1953
Domanda:
Come devono essere valutati i periodi di congedo parentale ai fini della determinazione della tredicesima mensilità?
Risposta:
I periodi di congedo parentale retribuiti al 30%, ai sensi dell’art.34 del D.Lgs.n.151/2001, non sono in alcun modo utili ai fini della maturazione della tredicesima mensilità. L’art.5, comma 9, del CCNL del 9.5.2006 prevede, infatti, che, per gli istituti di tutela della maternità di cui al D.Lgs.n.151/2001, trovano applicazione le regole ivi stabilite e, quindi, anche la specifica disposizione dell’art.34 di tale decreto legislativo, che esclude la computabilità dei periodi di congedo parentale ai fini della maturazione della tredicesima mensilità.
Solo ed esclusivamente i periodi di congedo parentale, per i quali è prevista dall’art.17 del CCNL del 14.9.2000 la corresponsione della retribuzione per intero, sono utili per la maturazione della tredicesima mensilità, secondo le espresse disposizioni del citato art.5, comma 9, del CCNL del 9.5.2006 (“…. i ratei giornalieri della tredicesima spettano comunque per i periodi di congedo parentale e di congedo per malattia del figlio per i quali è prevista la corresponsione della retribuzione per intero, secondo la disciplina dell’art.17, commi 5 e 6, del CCNL del 14.9.2000.”).
>> Orientamenti applicativi ARAN 6/11/2017 n. RAL_1955
Domanda:
I trenta giorni di congedo per malattia del figlio, di cui all’art.17, comma 6, del CCNL del 14.9.2000, sono utili ai fini del computo della tredicesima mensilità?
Risposta:
I congedi per malattia del figlio determinano la maturazione dei ratei della tredicesima mensilità solo nell’ambito dei trenta giorni retribuiti per intero previsti dall’art.17, comma 6, del CCNL del 14.9.2000. A tal fine, si richiamano le espresse previsioni dell’art.5, comma 9, del CCNL del 9.5.2006, secondo le quali: “…. i ratei giornalieri della tredicesima spettano comunque per i periodi di congedo parentale e di congedo per malattia del figlio per i quali è prevista la corresponsione della retribuzione per intero, secondo la disciplina dell’art.17, commi 5 e 6, del CCNL del 14.9.2000.”.
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