Benefici a metà dall’estensione del periodo di fruizione del congedo parentale a dodici anni. È sempre garantita, infatti, la contribuzione figurativa, ma non l’indennità economica; la quale, in particolare, non spetta mai per le giornate fruite dopo gli otto anni del figlio (fino a dodici). Lo precisa l’Inps nella circolare n. 139/2015, illustrando le novità sul congedo parentale introdotte dal dlgs n. 80/2015 attuativo del Jobs Act.
Dal 25 giugno. Le novità, spiega l’Inps, si applicano in via sperimentale per il solo anno 2015 e soltanto per le giornate di astensione riconosciute nello stesso anno 2015. Quindi, tenuto conto che sono in vigore dal 25 giugno 2015, trovano applicazione per le giornate di astensione fruite dal 25 giugno al 31 dicembre 2015. Per gli anni successivi il riconoscimento degli stessi benefici potrà avvenire solo previa adozione di appositi decreti che individuino adeguata copertura finanziaria.
Da 8 a 12 anni. È l’estensione del periodo di fruizione, la novità fondamentale in tema di congedo parentale: il limite è passato da otto a dodici anni del figlio per il quale si richiede il congedo. La riforma, invece, ha lasciato invariato la durata dei congedi nel doppio limite massimo: a) individuale (del singolo lavoratore dipendente, papà o mamma) pari a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui il padre ne fruisca di almeno tre mesi; b) complessivo, tra i genitori, pari a dieci mesi, elevabili a undici nel caso in cui il padre fruisca di un periodo non inferiore a tre mesi; ovvero limite massimo di dieci mesi in caso di genitore solo. L’elevazione del limite comporta che, dal 25 giugno al prossimo 31 dicembre, ciascun genitore può fruire degli eventuali periodi residui di congedo parentale fino ai dodici anni di vita del figlio. La novità si applica anche per i casi di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento. Pertanto, sempre per l’anno 2015, il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni (e non più otto) dall’ingresso del minore in famiglia, fermo restando che il congedo non può essere fruito oltre la maggiore età del figlio.
Da 3 a 6 anni. La riforma, inoltre, ha elevato da tre a sei anni di vita del figlio il periodo entro cui, nel limite massimo di sei mesi, il genitore che fruisce del congedo parentale ha diritto all’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera. Lo stesso vale nei casi di adozione o affidamento (entro i sei anni, e non più i tre anni dall’ingresso in famiglia del minore). Anche questa novità, ovviamente, trova applicazione limitatamente ai periodi di congedo parentale fruiti dal 25 giugno al 31 dicembre 2015.
Alla luce della riforma, pertanto, si distinguono tre ipotesi (si veda tabella) in presenza delle quali il congedo parentale:
a) è indennizzato a prescindere dalle condizioni di reddito del genitore richiedente;
b) è indennizzato subordinatamente alle condizioni di reddito del genitore richiedente;
c) non è indennizzato.
La contribuzione figurativa. L’Inps precisa, infine, che la fruizione del congedo parentale tra il 25 giugno e il 31 dicembre 2015 è sempre coperta da contribuzione figurativa fino al dodicesimo anno di vita del bambino (ovvero di ingresso del minore in caso di adozione o affidamento).
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento