Occorre premettere che il congedo di cui trattasi – fruibile dai dipendenti del settore pubblico nei termini previsti dal successivo art. 25[3], di cui si dirà in seguito – riveste natura straordinaria e provvisoria, essendo stato istituito al fine di consentire ai genitori di provvedere alla cura dei minori durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19. L’art. 23 del d.l. 18/2020 prevede – per quanto qui rileva – che qualora ricorrano le condizioni ivi stabilite, ciascun genitore lavoratore dipendente del settore privato ha diritto a fruire, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, per la cura dei figli di età non superiore ai dodici anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5[4], di uno «specifico congedo», per il quale è riconosciuta un’indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione[5]. La norma chiarisce che «I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa» (comma 1).
La disposizione stabilisce, poi, che gli eventuali periodi di congedo parentale, di cui agli artt. 32[6] e 33[7] del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151[8], fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole «sono convertiti nel congedo di cui al comma 1 con diritto all’indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale» (comma 2).
L’art. 25, comma 1, del d.l. 18/2020, estendendo la disciplina del congedo in esame ai lavoratori del pubblico impiego:
1) stabilisce una diversa ampiezza temporale per la sua fruizione[9], rispetto a quanto previsto per i dipendenti del settore privato[10];
2) sancisce che i genitori hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all’art. 23, commi 1, 2, 4[11], 5[12], 6[13] e 7[14], tranne qualora «uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici».
Il comma 2 del medesimo art. 25 stabilisce, poi, che «L’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.».
Ciò posto, si osserva che la disciplina del congedo in argomento non contiene alcuna indicazione circa gli effetti sulle ferie della fruizione dello stesso, né tale questione risulta affrontata nei documenti parlamentari concernenti il D.L. 18/2020 e la relativa legge di conversione e neppure negli atti interpretativi e di indirizzo riguardanti il nuovo istituto[15].
Considerato che:
- gli eventuali periodi di congedo parentale “ordinario”, di cui al già richiamato d.lgs. 151/2001, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole sono convertiti ex lege nello speciale congedo oggetto di disamina;
- ambedue le tipologie di assenza dal lavoro perseguono il medesimo fine e fanno riferimento ai figli di età non superiore ai dodici anni;
- entrambi i congedi prevedono la corresponsione di un’indennità, determinata in base al medesimo parametro[16] e in misura inferiore[17] rispetto alla retribuzione in godimento;
sembra che i due istituti possano ritenersi assimilabili.
Al riguardo, si segnala la posizione assunta dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS)[18] che, pur esprimendosi su questione diversa[19] da quella oggetto di disamina, rileva che il “congedo COVID-19” si ispira alla medesima ratio juris che caratterizza i congedi parentali di cui agli artt. 32 e seguenti del d.lgs. 151/2001, propendendo apertamente per l’assimilazione dei due istituti e per l’estensione della normativa disciplinante i congedi parentali al “congedo COVID-19”.
Occorre, pertanto, valutare la possibilità di risolvere il quesito posto applicando al “congedo COVID-19” la disciplina dettata per il congedo parentale “ordinario”.
Fermo restando che, trattandosi di norme statali, l’interpretazione delle relative disposizioni compete esclusivamente agli Uffici e agli Organismi dello Stato preposti alla trattazione della materia, nelle more di un auspicabile tempestivo chiarimento da parte degli stessi, si formulano, in via collaborativa, le seguenti considerazioni.
L’art. 34, comma 5, del d.lgs. 151/2001 stabilisce che «I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.».
Come chiarito dall’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN)[20] la norma deve intendersi nel senso che i periodi di fruizione dei congedi parentali non sono utili ai fini della maturazione delle ferie[21], tranne qualora sia diversamente stabilito da un’eventuale disciplina di maggiore tutela[22], espressamente consentita dall’art. 1, comma 2[23], del d.lgs. 151/2001.
Poiché occorre individuare la regola utile a risolvere il quesito posto, si ritiene che essa debba rinvenirsi nell’ordinaria disciplina legale, non potendosi fare riferimento, per via analogica, ad un’eventuale disposizione derogatoria della stessa[24].
Quanto al quesito volto a stabilire con quale modalità di calcolo vadano rideterminate le ferie, si segnala che l’ARAN[25] afferma che «relativamente alla particolare problematica della determinazione dei giorni di ferie maturati mensilmente dal dipendente, in presenza nel mese di periodi di assenza dal lavoro non utili a tal fine, come già evidenziato in precedenti orientamenti applicativi, l’avviso della scrivente Agenzia, in generale, è nel senso che, in mancanza di una regola contrattuale espressa, una possibile soluzione, sulla base dei consueti principi di logica e ragionevolezza, potrebbe essere quella di applicare in materia un principio di stretta proporzionalità».
Pertanto, secondo l’ARAN, «si dovrebbe procedere alla individuazione della quantità delle ferie spettanti per mese, tenendo conto dell’incidenza in ciascuno di essi degli eventuali periodi di assenza che non danno luogo a maturazione di ferie».
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NOTE
[1] «Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID-19».
[2] «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19».
[3] «Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID-19».
[4] «Ferma restando l’estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all’articolo 24, il limite di età di cui ai commi 1 e 3 non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.».
[5] Calcolata ai sensi dell’art. 23, eccettuato il comma 2, del D.Lgs. 151/2001.
[6] «Congedo parentale (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3)».
[7] «Prolungamento del congedo (legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, commi 1 e 2; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 20)».
[8] «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53».
[9] «A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista […]».
[10] «Per l’anno 2020, a decorrere dal 5 marzo e fino al 31 agosto […]».
[11] «La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di trenta giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.».
[12] Vedi nota n. 4.
[13] «In aggiunta a quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di anni 16, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per l’intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.».
[14] «Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.».
[15] Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la Pubblica Amministrazione, circolare n. 2/2020 del 1° aprile 2020;
Istituto Nazionale Previdenza Sociale: messaggio n. 1281 del 20 marzo 2020, circolare n. 45 del 25 marzo 2020, messaggio n. 1621 del 15 aprile 2020, messaggio n. 1648 del 16 aprile 2020, circolare n. 81 dell’8 luglio 2020; messaggio n. 2968 del 27 luglio 2020.
[16] L’art. 23, comma 1, primo periodo, del D.L. 18/2020 stabilisce che l’indennità è «calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo».
[17] Nel congedo “ordinario” l’indennità è pari al 30%, mentre nel congedo “COVID-19” è pari al 50% della retribuzione.
[18] Messaggio n. 2968 del 27 luglio 2020, cit.
[19] Valutabilità dei periodi di assenza dal lavoro per fruizione del “congedo COVID-19” ai fini delle prestazioni previdenziali di fine servizio (TFS-TFR).
[20] Vedi, in particolare, gli orientamenti applicativi RAL 1950 e RAL 1951 del 6 novembre 2017.
[21] Si veda, per completezza, anche l’orientamento applicativo ARAN EPNE 146 del 2 agosto 2012.
[22] Che, in questo contesto territoriale, è recata dall’art. 5, comma 9, della legge regionale 27 novembre 2006, n. 23, secondo il quale «Per il personale degli enti locali, a decorrere dall’1 dicembre 2005, nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi sessanta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.».
La previsione è stata recepita dall’art. 20, comma 1, del Contratto collettivo regionale di lavoro del personale non dirigente del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia del 7 dicembre 2006 – Quadriennio normativo (II fase) 2002-2005 e biennio economico 2004-2005.
[23] «Sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione.».
[24] Un tanto ai sensi dell’art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile.
[25] Vedi, in particolare, gli orientamenti applicativi RAL 1871 dell’11 ottobre 2016 e RAL 1889 del 18 novembre 2016.
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