SI APPLICA DA SUBITO AI LAVORATORI E ALLE LAVORATRICI PUBBLICHE O DOBBIAMO ATTENDERE LE NORME DI ARMONIZZAZIONE E SUBIRE L’ENNESIMA DISCRIMINAZIONE?
Tra gli interventi che hanno coinvolto i congedi parentali, trovano posto anche le novità introdotte dalla riforma del mercato del lavoro, la legge 92/2012. In particolare i commi 24, 25 e 26 dell’articolo 4 prevedono due misure volte a sostenere la genitorialità, che avranno carattere sperimentale per gli anni 2013-2015.
Nel decreto del 22 dicembre 2012 del ministero del lavoro, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio u.s., al fine di sostenere la genitorialità e favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, sono dettate le disposizioni applicative degli istituti del congedo obbligatorio (non frazionabile ad ore) per i padri e dei voucher inps per coprire parte delle spese per baby sitting.
Entrambe le misure hanno l’obiettivo di promuovere “una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”.
La prima misura sperimentale consiste nell’obbligo per il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno ed entro il medesimo periodo può astenersi per ulteriori due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
Per questi giorni di astensione viene riconosciuta un’indennità giornaliera a carico dell’Inps pari al 100% della retribuzione per il periodo di due giorni goduto in sostituzione della madre e un’indennità pari al 100% della retribuzione per il giorno di astensione obbligatorio sopra indicato. Il padre lavoratore deve però dare, con un preavviso di almeno quindici giorni, comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro.
Rispetto alla normativa precedente ciò che cambia è l’obbligatorietà.
Infatti, prima della riforma, in occasione della nascita del figlio, il lavoratore avrebbe potuto assentarsi dal lavoro in via facoltativa, facoltà che rappresentava spesso un deterrente della richiesta al datore di lavoro.
Sicuramente, trattandosi ora di un obbligo il lavoratore ne potrà godere a pieno diritto. Inoltre l’attuale previsione può essere vista come un primo ed importante segnale di cambiamento culturale, nonché di avvicinamento agli standard definiti nella Direttiva CE 2010/18/EU in materia di congedo parentale.
La seconda misura consiste, invece, nella corresponsione di voucher Inps alla madre lavoratrice per l’acquisto di servizi di baby-sitting finalizzati a far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi analogamente offerti da strutture private convenzionate di cui usufruire, in alternativa al congedo parentale, al termine del periodo di congedo di maternità e per gli undici mesi successivi. Si tratta di 300 euro netti al mese per un semestre.
Tale misura, che potrebbe rivelarsi di grande utilità per limitare il crescente fenomeno di abbandono del posto di lavoro da parte delle neo-mamme, è così citata all’interno del decreto legge: “Al fine di promuovere la partecipazione femminile al mercato del lavoro, si
intende disporre l’introduzione di voucher per la prestazione di servizi di baby-sitting. Le neo mamme avranno diritto di chiedere la corresponsione di detti voucher dalla fine della maternità obbligatoria per gli 11 mesi successivi in alternativa all’utilizzo del periodo di congedo facoltativo per maternità. Il voucher è erogato dall’Inps. Tale cifra sarà modulata in base ai parametri Isee della famiglia”.
Il contributo può essere richiesto anche dalle madri che hanno già utilizzato parte del congedo parentale (il periodo facoltativo) e dalle lavoratrici part time (la cifra in questo caso viene ridotta). Sono escluse dai voucher le madri che beneficiano già dell’esenzione del pagamento della retta o godono dei contributi del Fondo per le politiche di pari opportunità.
Il beneficio, si legge nel decreto, sarà riconosciuto sulla base di una graduatoria nazionale che terrà conto della situazione economica equivalente del nucleo familiare (Isee) e, in seconda battuta, dell’ordine di presentazione. L’utilizzo di un mese di voucher comporta la riduzione di un mese del congedo parentale.
L’Inps è chiamato ad aprire per tempo i termini del bando ed è all’Istituto di Previdenza che andranno inoltrate le richieste. Quest’ ultimo pubblicherà le graduatorie entro 15 dalla scadenza del bando e nei giorni successivi le lavoratrici potranno ritirare il voucher.
Il dubbio sull’applicabilità immediata di queste disposizioni ai dipendenti pubblici deriva dall’art 1 commi 7 e 8 della legge 92/2012 che prevedono interventi successivi, anche di natura legislativa, per l’armonizzazione di tutte le norme della legge Fornero. Riportiamo per completezza i due commi e ci auguriamo che quanto prima il ministero della funzione pubblica ed il ministero del lavoro chiariscano l’equivoco, per evitare l’ennesima discriminazione nei riguardi dei lavoratori e delle lavoratrici pubbliche.
“ 7. Le disposizioni della presente legge, per quanto da esse non espressamente previsto, costituiscono principi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Restano ferme le previsioni di cui all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo.
8. Al fine dell’applicazione del comma 7 il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, individua e definisce, anche mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalita’ e i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.”
(FONTE: UIL P.A.)
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