I giorni, come precisa l’articolo 1, comma 354, legge 11 dicembre 2016, n. 232, possono essere goduti anche in via non continuativa.
È inoltre prevista la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, in sostituzione al periodo di astensione obbligatoria spettante alla madre.
Tali diritti non possono essere sottoposti a valutazioni discrezionali da parte del datore di lavoro.
Sono tenuti a presentare domanda per il congedo papà solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS (circolare INPS 14 marzo 2013, n. 40), mentre tutti i lavoratori per i quali le indennità sono anticipate dal datore di lavoro, devono comunicare in forma scritta a quest’ultimo la fruizione dei congedi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto. In quest’ultimo caso spetterà ai datori di lavoro comunicare all’INPS attraverso il flusso UNIEMENS le giornate di congedo fruite, secondo le disposizioni del messaggio 18 aprile 2013, n. 6499.
Come fare domanda
Nei casi di pagamento a conguaglio (articolo 3 del decreto ministeriale del 22 dicembre 2012), per poter usufruire dei giorni di congedo il padre lavoratore dipendente deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date di fruizione.
Nei casi di pagamento diretto da parte di INPS, la domanda si presenta online all’Ente attraverso il servizio dedicato.
Per maggiori approfondimenti
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