Non potranno, pertanto, essere presentate domande all’Istituto e, per tutto l’anno solare 2017, non dovranno essere esposte in Uniemens, né giornate di assenza con causale MA9, né importi da porre a conguaglio con causale L061.
LEGGI il MESSAGGIO INPS relativo a nascite e adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno solare 2017.
L’Inps ricorda che il congedo obbligatorio è pari a due giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i 5 mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore. Per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda le indicazioni sono contenute nella circolare n. 40/2013.
Sono tenuti a presentare domanda all’Istituto solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS, mentre tutti i lavoratori, per i quali le indennità sono anticipate dal datore di lavoro, devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto. In questi casi, infatti, i datori di lavoro comunicano all’INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens, secondo le disposizioni fornite con messaggio Hermes n.6499 del 18 aprile 2013.
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