Congedo parentale per i dipendenti comunali

22 Aprile 2024
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Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con parere 13398 del 20 febbraio 2024, è intervenuto in merito a una richiesta di chiarimenti sulle modalità applicative dell’articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che riguarda il congedo parentale. Ci si domanda se il Ministero debba riconoscere ai dipendenti il periodo di trenta giorni di congedo parentale retribuito all’80% come quota aggiuntiva a quella già retribuita al 100%, prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL), oppure se tale ulteriore misura debba essere considerata “assorbita” dal trattamento previsto dai CCNL.

Congedo parentale all’80%

L’articolo 1, comma 179, della legge di Bilancio 2024 ha introdotto una novità importante riguardo al congedo parentale. Esso prevede che le parole “elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80 per cento della retribuzione” siano sostituite con le seguenti: “elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80 per cento della retribuzione nel limite massimo di un mese ed alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all’80 per cento per il solo anno 2024“. Questa modifica si applica ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o paternità successivamente al 31 dicembre 2023.

Con questa modifica normativa, il trattamento economico per il secondo mese di congedo parentale viene elevato dall’80% al 30% a favore di coloro che, alla data del 31 dicembre 2023, risultino ancora in congedo di maternità o paternità o ne fruiscano successivamente. Tuttavia, coloro che, al 31 dicembre 2023, abbiano già fruito interamente del periodo di astensione obbligatoria di cui ai capi III ed IV del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, non sono inclusi in questa modifica ed il trattamento economico rimane invariato.

È importante ricordare che, secondo l‘articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai pubblici dipendenti possono essere erogati solo i trattamenti economici espressamente previsti dalla contrattazione collettiva, in combinazione con quanto stabilito dalla fonte legale.

In conclusione, nel caso specifico, trattandosi di una misura di nuova introduzione a sostegno della tutela della genitorialità, con una diversa modalità di calcolo per l’anno in corso, si ritiene che essa possa essere immediatamente applicabile a tutti i lavoratori dipendenti, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa di riferimento.

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