Massima
Risulta costituzionalmente illegittimo l’art. 42, comma 5, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, il figlio che al momento della presentazione della richiesta del congedo, ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave, ma che tale convivenza successivamente instauri, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, del padre e della madre, anche adottivi, dei figli conviventi, dei fratelli e delle sorelle conviventi, dei parenti o affini entro il terzo grado conviventi, legittimati a richiedere il beneficio in via prioritaria secondo l’ordine determinato dalla legge.
Fatto
Il TAR per la Regione Lombardia, sez. III, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 29, 32 e 35 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 «nella parte in cui richiede, ai fini dell’ottenimento del congedo, la preesistente convivenza dei figli con il soggetto da assistere».
La vicenda riguarda un agente penitenziario a cui è stato negato il congedo straordinario retribuito per l’assistenza al padre malato non convivente.
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