Massima
Il congedo straordinario ex d.lgs. n. 151/2001 non esclude tout court la possibilità che il beneficiario dedichi spazi temporali alle sue personali esigenze di vita, ma postula, comunque, la necessaria salvaguardia, nel complesso, dei caratteri essenziali dell’intervento assistenziale concesso nell’ottica dell’interesse generale e cioè della permanenza, continuatività e globale tutela della sfera individuale e relazionale del disabile.
Fatto
La Corte di Appello di Milano, ha ritenuto privo di giusta causa il licenziamento intimato nei confronti di un dirigente, condannando la società datrice di lavoro al pagamento della somma di Euro 79.354,41 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso; ha invece ritenuto sussistente un giustificato motivo di recesso, negando dunque l’indennità supplementare pure richiesta dal dipendente.
La Corte ha premesso che, ai fini del congedo straordinario ex art. 42, d.lgs. n. 151 del 2001, concesso al dirigente dal 1 febbraio 2015 al 25 gennaio 2017 per assistere il padre disabile, “non è richiesta una assistenza personale, continuativa ed ininterrotta per tutta la giornata e per tutti i giorni del congedo in favore del familiare disabile”; in tale prospettiva ha considerato che “la partecipazione di un solo giorno alle gite in bicicletta, come contestato, non comporta il tradimento del fine sotteso al congedo” e che parimenti “non si ravvisa la violazione della ratio dell’istituto del congedo straordinario nell’assenza di dieci giorni consecutivi dell’appellante“.
Pertanto, “esclusa una giusta causa legittimante un recesso con effetto immediato“, la Corte di Appello ha riconosciuto al dirigente l’indennità sostitutiva del preavviso pari ad otto mensilità.
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