Congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001 e permessi ex l. 104/1992: cumulo

Un recente parere del Servizio consulenza della Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia

27 Agosto 2021
Modifica zoom
100%
Il Servizio consulenza della Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia ha risposta alla seguente domanda posta da un Comune.

Il Comune chiede chiarimenti in ordine alla fruizione, da parte di un dipendente con orario articolato su cinque giorni settimanali, sia del congedo straordinario retribuito di cui all’art. 42 del d.lgs. 151/2001, sia dei permessi ex art. 33, comma 3, della l. 104/1992. In particolare, con riferimento al cumulo dei predetti istituti, gradirebbe conoscere la portata del messaggio INPS n. 3114 del 7 agosto 2018, alla luce delle indicazioni emanate in precedenza dal Dipartimento della funzione pubblica, con circolare n. 1 del 3 febbraio 2012, ai fini del computo dei sabati e delle domeniche, e di eventuali altre festività. Inoltre pone un ulteriore quesito relativo alla maturazione delle ferie in detti periodi.

Il citato messaggio INPS n. 3114 ha fornito specifici chiarimenti in ordine alle modalità di fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della l. 104/1992[1] e del congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5, del d.lgs. 151/2001[2].

In particolare, al punto 4., il citato messaggio precisa che i periodi di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del d.lgs. 151/2001 possono essere cumulati con i permessi previsti dall’art. 33, comma 3, della l. 104/1992, senza necessità di ripresa dell’attività lavorativa, da parte del dipendente interessato, tra la fruizione delle due tipologie di benefici.

Premesso un tanto, per quanto concerne il computo dei sabati (giornata non lavorativa nel caso di articolazione della prestazione su cinque giornate) e delle domeniche, nonché eventualmente di festività infrasettimanali ricadenti all’interno del periodo di congedo, si osserva che trovano tuttora applicazione le indicazioni operative fornite a suo tempo con circolare n. 1 del Dipartimento della funzione pubblica, elaborata a seguito di un lavoro istruttorio di confronto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’INPS e l’INPDAP, con l’obiettivo di fornire direttive di carattere generale omogeneo per i settori di lavoro pubblico e privato.

Al punto 3., lett. b), della citata circolare, si precisa che il congedo straordinario di cui si discute (ex art. 42, comma 5, del d.lgs. 151/2001), cumulabile con la fruizione dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, della l. 104/1992, è fruibile anche in modo frazionato (a giorni interi). Affinché non vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi, le domeniche e i sabati (nel caso di articolazione dell’orario su cinque giorni), è necessario che si verifichi l’effettiva ripresa del lavoro al termine del periodo di congedo richiesto. Tali giornate non sono conteggiate nel caso in cui la domanda di congedo sia stata presentata dal lunedì al venerdì, se il lunedì successivo il dipendente riprende l’attività lavorativa o anche se si verifichi un’assenza per malattia del dipendente stesso o del figlio.

Pertanto, due differenti frazioni di congedo straordinario, intervallate da un periodo di ferie o altro tipo di congedo (i permessi di cui alla l. 104/1992), debbono comprendere, ai fini del calcolo del numero di giorni riconoscibili come congedo straordinario anche i giorni festivi e i sabati (per l’articolazione su cinque giorni) cadenti subito prima o subito dopo le ferie o altri congedi o permessi.

Per quanto concerne poi la maturazione delle ferie nei periodi considerati, si osserva che l’art. 42, comma 5-quinquies, del d.lgs. 151/2001 prevede espressamente che il periodo di congedo straordinario di cui al comma 5 del medesimo articolo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, e quindi non è considerato periodo utile a tal fine.

Viceversa, l’art. 19, comma 6, del CCNL 6 luglio 1995 Comparto Regioni autonomie locali prevede che i permessi di cui all’art. 33, comma 3, della l. 104/1992 non riducono le ferie[3].

Un tanto è stato confermato anche dalla giurisprudenza civilistica[4] che, anche per il settore privato, ha rimarcato il rilievo costituzionale del diritto alle ferie, degli obiettivi di tutela e protezione per i disabili della l. 104/1992 e del principio di non discriminazione, ritenendo che i permessi accordati per l’assistenza di un familiare portatore di handicap concorressero nella determinazione dei giorni di ferie maturati dal lavoratore che ne ha beneficiato.


NOTE

[1] Tre giorni di permesso mensile per assistere familiari con handicap in situazione di gravità.

[2] Congedo di cui all’art. 4, comma 2, della l. 53/2000, per assistenza a familiari con handicap in situazione di gravità, della durata massima complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa.

[3] Tale previsione è applicabile anche nell’ambito degli enti locali del Comparto unico FVG, alla luce di quanto disposto dall’art. 83 (Conferma della disciplina precedente per il personale degli Enti locali) del CCRL del 7 dicembre 2006.

[4] Cfr. Cassazione civile, sez. VI – Lavoro, ordinanza n. 14468 del 6 giugno 2018.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento