La Corte dei conti della Lombardia con la deliberazione 14 settembre 2011, n. 479/2011 offre una prima interpretazione, estensiva, sul corretto calcolo del rapporto tra spese di personale e spese correnti per gli enti locali dopo che il d.l. 98/2011 ha richiesto l’inserimento dei valori delle società partecipate (una percentuale al di sopra del 40% impedisce qualsiasi tipologia di assunzione). Il parere della Corte concerne la latitudine applicativa dei limiti finanziari nonché del consolidamento delle spese di personale delle società controllate da enti locali. In pratica sono oggetto della norma tutte le società controllate da enti locali che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali a rilevanza economica, oppure che svolgano servizi pubblici locali privi di rilevanza economica (a prescindere dall’affidamento diretto), oppure che svolgano attività strumentali (anch’esse a prescindere dall’affidamento diretto).
In conclusione, l’attività della società interamente partecipata dagli enti locali – sia essa affidataria diretta di servizi pubblici locali a rilevanza economica, oppure svolga servizi pubblici locali privi di tale rilevanza o attività strumentali – è imputata nel suo complesso all’ente locale socio totalitario anche in relazione ai centri di costo (e relativi servizi) “autonomi”.
(FONTE: ilpersonale.go-vip.net)
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