Il D.lgs n. 116/2016 “Modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare” ripropone un problema molto delicato: che cosa succede se il dipendente – assente dal lavoro per qualsiasi ragione – non ritira la raccomandata contenente la contestazione dell’addebito?
Se pensiamo che l’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato con il comma 3-bis dal citato decreto delegato, dispone: “ Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina l’immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto all’assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione dell’interessato. La sospensione è disposta dal responsabile della struttura in cui il dipendente lavora o, ove ne venga a conoscenza per primo, dall’ufficio di cui all’articolo 55-bis, comma 4, con provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento in cui i suddetti soggetti ne sono venuti a conoscenza”, la situazione assume toni ancora più preoccupanti.
Se è vero che la stessa disposizione chiarisce che la violazione di tale termine non determina la decadenza dall’azione disciplinare né l’inefficacia della sospensione cautelare, fatta salva l’eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, è altrettanto vero che non si può procrastinare più di tanto la tempistica inerente la consegna della contestazione dell’illecito disciplinare.
Come risolvere il problema?
In soccorso al datore di lavoro sopraggiunge il codice civile. Ai sensi dell’articolo 1334, invero, “Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati”; l’articolo successivo aggiunge: “La proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia”.
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Il procedimento disciplinare nel pubblico impiego
di Livio Boiero
Il volume risulta importante sia per il datore di lavoro, che deve applicare le sanzioni, sia per il dipendente che si trova coinvolto in un procedimento disciplinare, al fine di impostare correttamente la propria difesa.
Il lavoro prende in considerazione anche le ultime novità in materia di whistleblowers e delle azioni del Governo assunte per contrastare il fenomeno del c.d. “furbetto del cartellino”.
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