La sentenza assume un particolare rilievo, oltre che per l’esame a 360 gradi delle disposizioni, soprattutto per i seguenti aspetti: la drastica limitazione della portata della sanatoria della contrattazione decentrata illegittima disposta dal d.l. n. 16/2014 e dal d.lgs. n. 75/2017; la fissazione degli ambiti entro cui matura la responsabilità degli organi di governo e la inclusione dei revisori dei conti che non hanno espresso un parere negativo tra coloro nei cui confronti matura questa forma di responsabilità.
La contrattazione decentrata illegittima
In premessa la sentenza illustra gli ambiti entro cui matura la responsabilità amministrativa/erariale per la contrattazione collettiva decentrata illegittima: essa si realizza “ogniqualvolta ad un dipendente pubblico vengano erogate somme di denaro o accordati altri benefici patrimoniali in forza di disposizioni contrattuali contrarie a norme imperative di legge”. In questa direzione le previsioni dettate dal d.lgs. n. 165/2001. Strettamente connessa è la seguente indicazione: “la giurisdizione della Corte non implica un sindacato sulle predetti previsioni contrattuali se non incidenter tantum, al solo fine di cogliere profili di illeicità forieri di danno erariale”. Per cui, “i soggetti che compongono la delegazione datoriale o che incidono sull’attività della stessa devono porre una particolare attenzione al rispetto dei vincoli della contrattazione integrativa (in ordine alle materie…
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