Uno dei capitoli di maggiore rilievo del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del personale del comparto Regioni ed Autonomie locali e, nel contempo, uno dei nodi più complessi da affrontare nella contrattazione collettiva decentrata integrativa è costituito dall’applicazione delle numerose novità dettate per i vigili urbani. Nel contempo il Ministero dell’Interno ha chiarito che ad essi, a prescindere dalla tipologia di comune in cui sono in servizio, spetta l’equo indennizzo. E la Corte di Cassazione ha posto un argine alla possibilità che essi ricevano un risarcimento per la mancata tempestiva sostituzione delle divise: occorre dimostrare il danno effettivamente subito. Sono queste le principali novità che riguardano i vigili.
Le disposizioni contrattuali
Le nuove regole dettate dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale delle Funzioni Locali del 21 maggio 2018 prevedono per i vigili numerose disposizioni innovative. In primo luogo, il contratto dispone la introduzione delle indennità per coloro che svolgono servizio esterno. Essa non può essere corrisposta unitamente alla indennità per le condizioni di lavoro. La contrattazione decentrata ne deve fissare la misura tra 1 e 10 euro per ogni giornata in cui i vigili svolgono servizio esterno. Altra importante scelta rimessa alla contrattazione decentrata è la esatta individuazione dei suoi destinatari: l’articolo 56 quinquies del CCNL 21 maggio 2018 precisa che essa “compete al personale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza”. Dalla formula utilizzata dal contratto nazionale si può trarre la indicazione che non può essere corrisposta ai vigili che sono dichiarati inidonei, per ragioni fisiche, allo svolgimento di attività esterne.
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