Gestione separata – Circolare n. 21/2017
Nella prima delle due circolari, l’istituto di previdenza comunica le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti, per il 2017, da coloro che sono iscritti alla Gestione separata.
Come noto, i liberi professionisti e i collaboratori (e figure assimilate) sono tenuti, per legge, all’iscrizione a una apposita Gestione separata, presso l’Inps, finalizzata all’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (articolo 2, comma 26, legge 335/1995).
Nel documento di prassi, l’Inps, dopo aver fatto il punto sulle novità normative in materia, fornisce il quadro aggiornato delle aliquote valide per il 2017, riportate nelle seguenti tabelle.
LIBERI PROFESSIONISTI | ALIQUOTA |
Non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie | 25,72% |
Titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 24% |
COLLABORATORI E FIGURE ASSIMILATE | ALIQUOTA |
Non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie | 32,72% |
Titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 24% |
Le aliquote sopra indicate si applicano fino al raggiungimento del massimale annuo di reddito imponibile pari a 100.324 euro.
L’Inps, inoltre, comunica che, per il 2017, il minimale è pari a 15.548 euro.
Quindi, gli importi del contributo minimo annuo risultano dovuti nelle seguenti misure:
REDDITO MINIMO ANNUO | ALIQUOTA | CONTRIBUTO MINIMO ANNUO |
15.548 euro | 24% | 3.731,52 euro |
15.548 euro | 25,72% | 3.998,95 euro |
15.548 euro | 32,72% | 5.087,31 euro |
Infine, la circolare ricorda che la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è prevista nella misura rispettivamente di 1/3 e 2/3. Obbligata al versamento, peraltro, è l’azienda committente, entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso. Il pagamento deve essere effettuato con modello F24 telematico (datori privati) e modello F24EP (pubbliche amministrazioni).
Con riguardo ai liberi professionisti, invece, l’onere contributivo è interamente a loro carico e il relativo versamento deve essere effettuato, con F24 telematico, alle stesse scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi.
Artigiani e commercianti – Circolare n. 22/2017
Nell’altra circolare, l’Inps fa il punto della situazione per quanto concerne gli oneri contributivi gravanti per il 2017 su artigiani e commercianti, anche in questo caso indicando le aliquote applicabili, i minimali e massimali di reddito, i criteri di determinazione degli importi dovuti, i termini e le modalità di versamento.
Innanzitutto, si comunica che per il 2017, a seguito dell’incremento automatico previsto dalla legge, le aliquote contributive sono pari:
- al 23,55%, per gli artigiani
- al 23,64%, per i commercianti (23,55% + 0,09% a titolo di aliquota aggiuntiva ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale).
Anche per quest’anno, peraltro, continuano a trovare applicazione specifiche ipotesi di incrementi e riduzioni. In particolare:
- riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dai commercianti con più di 65 anni di età (già pensionati)
- riduzione dell’aliquota contributiva per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiore a 21 anni (rispettivamente a 20,55%, se artigiani, e a 20,64%, se commercianti)
contributo per le prestazioni di maternità nella misura di 0,62 euro mensili.
Per il 2017, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del contributo Ivs dovuto dagli artigiani e dai commercianti rimane invariato rispetto al 2016 ed è pari a 15.548 euro, mentre il massimale ammonta a 76.872 euro, per coloro che si sono iscritti alle rispettive gestioni precedentemente al 1° gennaio 1996, e a 100.324 euro, per gli iscritti con decorrenza da tale data o successiva.
Con riferimento alla contribuzione eccedente il minimale, l’Inps comunica che il contributo per il 2017 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa per la quota eccedente l’importo di 15.548 euro e fino al limite dalla prima fascia di retribuzione annua pensionabile, pari a 46.123 euro. Per i redditi superiori a tale ultimo limite, resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale.
L’Inps, inoltre, ricorda che il contributo dovuto da artigiani e commerciati deve essere:
- calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef (e non soltanto su quello derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza)
- rapportato ai redditi d’impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi 2017, ai redditi 2017, da dichiarare nel 2018).
Viene confermata, anche per il 2017, la riduzione contributiva del 35% per coloro che hanno aderito al regime forfettario previsto dalla legge di stabilità 2015. A tal proposito, L’Inps precisa che:
- il regime contributivo agevolato si applicherà nel 2017 ai soggetti già beneficiari del regime di favore nel corso del 2016 che, ove permangano i requisiti richiesti, non abbiano manifestato espressa rinuncia allo stesso
- i soggetti che hanno invece intrapreso nel 2016 una nuova attività d’impresa, per la quale intendono beneficiare nel 2017 del regime agevolato, devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2017
- i soggetti che, invece, intraprendono una nuova attività nel 2017, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.
Infine, la circolare ricorda che i contributi devono essere versati mediante F24, entro le seguenti scadenze:
- 16 maggio, 21 agosto, 16 novembre 2017 e 16 febbraio 2018, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito
- entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2016, primo acconto 2017 e secondo acconto 2017.
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