L’utilizzo di questo strumento, quindi, è lecito solo se è stato firmato un accordo con le rappresentanze sindacali o se c’è l’autorizzazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro, come previsto dall’art. 4 della Legge n. 300/1970.
A seguito di questo orientamento giurisprudenziale si ricorda quanto affermato dal Ministro del Lavoro, per il quale gli strumenti di controllo dei lavoratori che non richiedono l’accordo o l’autorizzazione sono pc, tablet e cellulari. Se lo strumento fornito al lavoratore per svolgere la prestazione viene modificato con l’aggiunta di un software di localizzazione o filtraggio, come nel caso del badge che contiene un chip ad hoc per trasmettere tutti i dati relativi al dipendente, il dispositivo diventa uno strumento di controllo della prestazione.
Sul tema è intervenuto di recente l’Ispettorato del lavoro con la circolare n.4/2017 sul controllo a distanza dei lavoratori dei call center e delle loro prestazioni tramite software.
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