Al fine della tutela del personale utilmente collocato nelle graduatorie vigenti, sia il legislatore che la giustizia amministrativa sembravano accordare una prevalenza allo scorrimento degli idonei rispetto alle procedure di mobilità volontaria ed obbligatoria, oltre che ad una nuova indizione di concorsi. In una non lontana sentenza (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 31/07/2012 n. 4329) i giudici di Palazzo Spada avevano modo di affermare, che se si facesse prevalere la mobilità (volontaria e/o obbligatoria) sullo scorrimento di una graduatoria esistente ciò “si risolverebbe in una duplicazione di applicazione dell’istituto della mobilità, atteso che l’obbligo di legge, ovvero la preferenza per la mobilità già soddisfatto prima della decisione dell’amministrazione di bandire il concorso, dovrebbe applicarsi anche successivamente, per lo meno in luogo dell’utilizzo della graduatoria, il che non appare conforme alla legge che ha introdotto l’obbligo della mobilità esterna”, continuando successivamente nell’affermare che “In conclusione deve ritenersi che la modalità di assunzione per scorrimento della graduatoria di concorso già espletato è estranea alla fattispecie delineata dal comma 2 bis dell’art. 30”. In modo non dissimile si era successivamente adeguata altra giurisprudenza amministrativa (ex multis Consiglio Consiglio di Stato, Sentenza 17/01/2014 n.178; Consiglio di Stato, Sentenza n.4361/2014; TAR Puglia, Sez. III, sentenza 14/01/2016 n.30, TAR Calabria, Catanzaro, Sez.II, sentenza 11.12.2015 n.1873; TAR Campania – Napoli, SEZ. V – sentenza 12 novembre 2014 n. 5814). Tuttavia, con recenti decisioni il Consiglio di Stato ha cambiato rotta precisando come lo scorrimento delle graduatorie risulti recessivo rispetto alla decisione da parte dell’amministrazione di procedere alla copertura del posto attraverso l’istituto della mobilità volontaria. Un primo intervento dei giudici amministrativi si è avuto con la recente sentenza 28/06/2016 n. 2929 del Consiglio di Stato, Sez. V, e più recentemente confermata dalla sentenza 23/08/2016 n.3677 sempre della Sezione V, del Consiglio di Stato.
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