Risposta dell’ARAN:
In materia, si ritiene utile precisare quanto segue:
- attraverso l’istituto della banca delle ore, i lavoratori possono utilizzare le prestazioni di lavoro straordinario effettuate sia per ottenere i relativi compensi sia per avvalersi, eventualmente, sulla base di una propria autonoma valutazione, di recuperi compensativi;
- come disposto dall’art. 38-bis, del CCNL del 14 settembre 2000, nella banca delle ore ogni dipendente può avere un proprio conto individuale;
- il dipendente interessato richiede espressamente all’ente di avvalersi della banca delle ore, indicando la quantità di ore di lavoro straordinario che devono confluire nel proprio conto individuale, entro il limite massimo annuo definito in sede di contrattazione integrativa;
- le ore di straordinario, secondo la regola generale dell’art.38 del CCNL del 14.9.2000, devono essere sempre autorizzate dal competente dirigente;
- l’utilizzazione da parte del lavoratore delle ore accantonate deve intervenire entro l’anno successivo a quello nel quale le prestazioni sono state effettuate;
- le sole maggiorazioni percentuali relative alle ore di straordinario accantonate (rispettivamente il 15%, 30% e 50% a seconda che si tratti di straordinario diurno, notturno o festivo, notturno festivo) sono pagate e devono essere corrisposte al lavoratore nel mese successivo a quello nel quale sia stata resa la relativa prestazione;
- il lavoratore può decidere autonomamente di utilizzare le ore accantonate nella banca:
a) sia per ottenere il pagamento dei relativi compensi; ovviamente, escluse le maggiorazioni che sono già state erogate;
b) sia per fruire di equivalenti periodi di permessi compensativi da destinare alle proprie attività formative o ad altre esigenze personali e familiari.
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