1) conferire un incarico ai sensi dell’art.110 comma 2 del TUEL anche se in presenza di un dirigente nel settore preposto. Per gli Enti di piccole dimensioni, possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica dell’ente, contratti a tempo determinato “di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire” Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5% della dotazione organica dell’ente. Infine, per gli enti con dotazione inferiore alle 20 unità, è consentito il conferimento di un solo incarico;
2) revoca della responsabilità alla dirigente, quale responsabile del settore, attribuendola ai Vice Sindaco che ha il titolo di ragioniere ma, che comunque, necessita di un supporto lavorativo presso l’ufficio preposto;
3) applicazione dell’art.2103 C.C., arrivata con l’approvazione dei decreti attuativi al Jobs Act, che conferisce agli amministratori di poter adibire a mansioni diverse, anche inferiori e con retribuzione ridotta il lavoratore non competente;
4) conferire incarico a società esterna di servizi per la redazione del conto consuntivo e bilancio di previsione, la Sezione ritiene la stessa inammissibile sotto il profilo oggettivo, in quanto, oltre a non potersi ritenere afferente ad un quesito generale ed astratto, in materia contabile (cfr. Sezioni Riunite 17 novembre 2010, n.54), ha per oggetto la scelta in merito all’adozione di specifico provvedimento d’urgenza, peraltro da compiere nell’ambito di una rosa di atti già indicata dal Comune, per far fronte alle esigenze derivanti da problema di gestione attinente allo svolgimento della funzione di responsabile dell’ufficio finanziario e tributi del Comune.
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