Quale significato deve assumere la locuzione “senza maggiori oneri per la finanza pubblica”?
Ai più attenti, non sarà sicuramente sfuggito che il legislatore fa un uso sempre più frequente della clausola di c.d. invarianza finanziaria che il legislatore pone a chiusura di provvedimenti legislativi di riforma o di modifica di attività amministrative, anche complesse, ovvero di attribuzione o riorganizzazione di funzioni. La formulazione della clausola talvolta è redatta nei termini di cui alla richiamata disposizione o, similmente, “Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” (cfr. art. 2 del D.Lgs n. 116 del 20 giugno 2016 recante “Modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare”). Altre volte ancora la proposizione è più articolata: “Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente” (Art. 51 del D.Lgs n. 33/2013 e così anche l’art. 27 del D.Lgs n. 59 del 18 aprile 2011 nonchè l’art. 44 del D.Lgs n. 97 del 25 maggio 2016).
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