Covid 19: l’obbligo vaccinale per i sanitari non risulta misura irragionevole

Secondo le recenti sentenze, depositate ieri, della Corte Costituzionale l’obbligo vaccinale per il personale sanitario non costituisce una misura irragionevole né sproporzionata se l’obiettivo è quello di prevenire la diffusione del virus e di salvaguardare la funzionalità del sistema sanitario

10 Febbraio 2023
Modifica zoom
100%
Con la sentenza n.14 del 2023, la Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, concernente l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-Cov-2 per il personale sanitario.

Difatti, come concluso con il comunicato del 1° dicembre scorso, la Corte ha ritenuto che la scelta assunta dal legislatore al fine di prevenire la diffusione del virus, limitandone la circolazione, non possa ritenersi irragionevole né sproporzionata, alla luce della situazione epidemiologica e delle risultanze scientifiche disponibili. In continuità con la propria giurisprudenza in materia di trattamenti sanitari obbligatori, la Corte ha ribadito innanzitutto che l’articolo 32 della Costituzione affida al legislatore il compito di bilanciare, alla luce del principio di solidarietà, il diritto dell’individuo all’autodeterminazione rispetto alla propria salute con il coesistente diritto alla salute degli altri e quindi con l’interesse della collettività.

Nella specie, il legislatore per fronteggiare la situazione epidemiologica in atto, ha preso atto delle statistiche forniti dalle autorità scientifico-sanitarie, nazionali e sovranazionali, istituzionalmente preposte al settore, quanto a efficacia e sicurezza dei vaccini; e, sulla base di questi, ha predisposto delle linee guida che non appaiono nè inidonee allo scopo, né irragionevoli o sproporzionate.

La sentenza n. 14 sulla proporzionalità della misura limitativa anticovid

Non può, pertanto, condividersi – si legge nella motivazione della sentenza—la lettura che il Collegio rimettente dà della giurisprudenza di questa Corte, la quale ha, per contro, affermato che devono ritenersi leciti i trattamenti sanitari, e tra questi le vaccinazioni obbligatorie, che, al fine di tutelare la salute collettiva, possano comportare il rischio di ‘conseguenze indesiderate, pregiudizievoli oltre il limite del normalmente tollerabile’ (sentenza numero 118 del 1996)”. Quanto, infine, alla censura di contraddittorietà di una disciplina che impone il consenso a fronte di un obbligo vaccinale, la Corte ha rilevato che “l’obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all’obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge”. “Qualora, invece, il singolo – continua la sentenza – adempia all’obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell’obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell’intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino”.

La sentenza n. 15 sull’interruzione all’erogazione dell’assegno alimentare

Tale tesi è stata poi confermata dalla sentenza n.15 del 2023, con la quale si è stabilito che la previsione, per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 anziché di quello di sottoporsi ai relativi test diagnostici (c.d. tampone), non ha costituito una soluzione irragionevole o sproporzionata rispetto ai dati scientifici disponibili.

La Corte ha poi aggiunto che la mancata osservanza dell’obbligo vaccinale ha riversato i suoi effetti sul piano degli obblighi e dei diritti nascenti dal contratto di lavoro, determinando la temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere mansioni implicanti contatti interpersonali o che comportassero, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio. In particolare, la Corte ha escluso che fosse costituzionalmente obbligata la soluzione di porre a carico del datore di lavoro l’erogazione solidaristica di una provvidenza di natura assistenziale in favore del lavoratore che non avesse inteso vaccinarsi e che fosse, perciò, temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa.

VOLUME CONSIGLIATO

Il nuovo CCNL Sanità

In data 2 novembre 2022 ARAN e le parti sindacali hanno definitivamente sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Sanità per il triennio 2019-2021. Il CCNL si caratterizza per numerose e rilevanti innovazioni concernenti aspetti salienti del trattamento normo-economico del personale. È stata innanzitutto operata una revisione del sistema di classificazione del personale, prevedendo cinque aree di inquadramento ed accogliendo la recente innovazione legislativa di un’area di elevata qualificazione. A completamento del sistema di classificazione, è stata prevista una rivisitazione del sistema degli incarichi, che ne ha aumentato la rilevanza, basandolo sui principi di maggiore responsabilità e di impegno realmente profuso, di valorizzazione del merito e della prestazione lavorative, finalizzati a promuovere lo sviluppo professionale, mediante il riconoscimento dell’autonomia operativa per una efficace organizzazione aziendale. È stato delineato, inoltre, un nuovo regime delle progressioni economiche orizzontali prevedendo “differenziali economici di professionalità” (DEP), da intendersi come incrementi stabili del trattamento economico finalizzati a remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle attribuzioni proprie dell’area di classificazione. Rilievo assume, infine, la nuova disciplina del lavoro a distanza nelle due tipologie di lavoro agile, previsto dalla legge 81/2017, e di lavoro da remoto, che sostituiscono la precedente tipologia del telelavoro. Stefano SimonettiEsperto di organizzazione e gestione del personale, è autore di numerose pubblicazioni in materia e svolge da più di 20 anni docenze in corsi di formazione e aggiornamento presso aziende sanitarie, università e istituzioni di formazione pubbliche e private. Già negoziatore ARAN, ha partecipato alla stesura e alla negoziazione di circa 15 contratti collettivi relativi al Comparto del Servizio sanitario nazionale e ha ricoperto per 14 anni il ruolo di direttore amministrativo di aziende sanitarie in Toscana e nel Lazio.

Stefano Simonetti | 2023 Maggioli Editore

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento