di V. Giannotti (ilpersonale.go-vip.net 20/5/2014)
In un precedente articolo (ilpersonale.go-vip.net 30/07/2013) si è avuto modo di evidenziare come per la Corte dei Conti, sezione Giurisdizionale della Campania, nella sentenza n.958 in data 16 luglio 2013, la mancata pubblicazione degli incarichi non erano da considerarsi produttivi di danni erariali. In tale sentenza la conclusione dei giudici contabili era stata la seguente: L’omessa pubblicazione degli incarichi rilevano, per espressa precisione della legge, quale violazione ai doveri di ufficio e , come tali, da sanzionare a livello disciplinare ed accertata a seguito delle attività istruttorie proprie del procedimento disciplinare con le garanzie dallo stesso previste di difesa da parte del responsabile che è stato causa della mancata pubblicazione. Solo a seguito della procedura del procedimento disciplinare, in caso di violazione da parte del dirigente ai propri doveri di ufficio, subentra le attività collaterali ed accessorie che consistono nel pagamento della sanzione pecuniaria pari agli importi corrisposti ai professionisti di cui ne è stata omessa la pubblicazione.
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