La destinazione degli spazi assunzionali
Con la deliberazione n. 17/2019 la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha risolto una questione di massima, precisando come le capacità assunzionali di dirigenti e quelle del personale possono essere tra loro cumulate per determinare un unico budget assunzionale. Si ricorda come gli spazi assunzionali siano, a partire dal 20 aprile 2020, ottenuti sulla base del valore soglia di ogni singolo Comune secondo le tabelle 1 e 3 che hanno distinto i comuni virtuosi, ossia quelli che hanno un rapporto tra spesa del personale e media delle entrate correnti, al netto del FCDE dell’ultimo anno del triennio, inferiore alla percentuale indicata nella tabella 1, potendo spingersi, anche utilizzando i resti assunzionali, fino a giungere al valore limite della percentuale indicata nella medesima tabella, per giungere a quei comuni che avendo una percentuale superiore al limite della tabella 1 sono da considerare non virtuosi, con obbligo di non superare la spesa del personale relativa al conto consuntivo dell’anno precedente (se non superano le percentuali della tabella 3) ovvero procedere ad una progressiva riduzione della spesa del personale (se con percentuale superiore anche a quella indicata nella tabella 3).
Ora risolto il problema relativo alla capacità assunzionale, con libertà da parte degli Enti locali di destinarla sia ai dirigenti che al personale dei livelli, si è posto il problema di come distinguere le due differenti aree, in tema di salario accessorio per remunerare il personale che si intende assumere.
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