È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 140 del 19 giugno 2015) il testo del DECRETO LEGGE 19/6/2015, n. 78, il cosiddetto “decreto enti locali”, che contiene appunto disposizioni in materia di enti territoriali.
Le novità principali del decreto enti locali sono relative a:
- mobilità del personale delle Province e Polizia provinciale;
- allentamento dei vincoli del patto di stabilità interno;
- stanziamento di una dote aggiuntiva di 2 miliardi per il pagamento dei debiti della PA;
- contributo di 530 milioni per il finanziamento del Fondo di compensazione Imu-Tasi;
- stop all’aumento delle accise sui carburanti.
Per quanto riguarda il pubblico impiego le novità principali si trovano nell’articolo 4: i Comuni potranno assumere il personale collocato in mobilità obbligatoria dalle Province, anche se non hanno rispettato il Patto di stabilità e i tempi medi dei pagamenti.
Il personale delle province che alla data del 31 dicembre 2014 si trova in posizione di comando o distacco presso altra pubblica amministrazione, è trasferito, previo consenso dell’interessato, presso l’amministrazione dove presta servizio, a condizione che ci sia capienza nella dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque ove risulti garantita la sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa.
L’articolo 5 è invece quello che si occupa del tanto contestato trasferimento dei lavoratori della polizia provinciale ai Comuni. Nello specifico, si prevede che il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all’articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, transiti nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, anche in deroga ai vincoli di spesa del personale e delle assunzioni.
Patto di stabilità interno
Sono stati rideterminati gli obiettivi del patto di stabilità interno dei Comuni per gli anni 2015-2018, concedendo agli enti un maggiore contributo di 100 milioni di euro all’anno. La sanzione, rappresentata dalla riduzione delle risorse spettanti dal Fondo di solidarietà, si applica in misura pari al 20% dello sforamento, anziché pari al 100%.
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