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Regolamento che stabilisce i titoli valutabili nell’ambito del concorso per l’accesso alla qualifica di dirigente e il valore massimo assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi dell’articolo 3, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272.
- Articolo 1 – Oggetto ed ambito di applicazione
- Articolo 2 – Categorie di titoli valutabili
- Articolo 3 – Titoli di studio universitari ed altri titoli
- Articolo 4 – Abilitazioni professionali
- Articolo 5 – Titoli di carriera e di servizio
- Articolo 6 – Pubblicazioni scientifiche
Il provvedimento stabilisce un punteggio massimo assegnabile ai titoli di studio universitari, alle abilitazioni professionali, ai titoli di carriera e di servizio e alle pubblicazioni scientifiche.
Nel caso di concorsi per l’accesso alla dirigenza tecnica, qualora l’amministrazione preveda nel bando di concorso una terza prova scritta obbligatoria, per verificare l’attitudine all’esercizio degli specifici compiti connessi al posto da ricoprire, il valore dei titoli è determinato in massimo 160 punti e i punteggi massimi indicati nel decreto sono aumentati di un terzo.
Quanto ai titoli di studio universitari, per i quali possono essere attribuiti, complessivamente, non oltre 41 punti, il decreto prevede che sono valutabili il voto di laurea relativo al titolo utile per l’ammissione al concorso; diploma di laurea o laurea di primo livello fino a 2 punti, laurea specialistica fino a 2 punti, laurea magistrale fino a 2 punti, master universitari di primo livello 1,5 punti per ciascuno, fino a 3 punti; master universitari di secondo livello 2,5 punti per ciascuno, fino a 5 punti; diploma di specializzazione fino a 8 punti; dottorato di ricerca fino a 12 punti.
Altri titoli – ai quali possono essere assegnati massimo 9 punti – sono valutabili solo se attinenti alle materie delle prove d’esame: ad esempio la titolarità di insegnamenti in corsi di studio, l’attività di docenza presso le istituzioni.
Le abilitazioni professionali – massimo 12 punti attribuibili – sono valutabili solo se attinenti alle materie delle prove d’esame, per i titoli di carriera e di servizio massimo 50 punti previsti. Saranno considerate anche le pubblicazioni scientifiche, valutate nel loro complesso con un punteggio massimo di 8 punti.
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