Sentenza del TAR Lombardia (Milano), Sez. I, 10 aprile 2019, n. 797.
Massima
Non è affetta da illegittimità la deliberazione con la quale il Consiglio Regionale ha nominato nel ruolo di difensore regionale un soggetto titolare di vitalizio in qualità di ex consigliere regionale; in tal caso, infatti, non trova applicazione il divieto di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza ai sensi dell’art. 5, comma IX, del d.l. n. 95/2012, giacché tra la situazione del titolare di assegno vitalizio goduto in conseguenza della cessazione di una determinata carica e quella del titolare di pensione derivante da un rapporto di pubblico impiego non sussiste una identità né di natura né di regime giuridico.
Fatto
Il ricorrente ha inoltrato la propria candidatura per concorrere alla nomina all’incarico di difensore regionale della Lombardia ai sensi della legge regionale n. 18/2010 e dell’art. 61 dello Statuto regionale e, successivamente, si è dato conto che il Consiglio regionale della Lombardia ha nominato difensore regionale altro soggetto.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento