Dimissioni del dipendente con figlio di età inferiore all’anno

Il parere del Servizio di consulenza FVG, del 10 marzo 2025, n. 193960 chiarisce che il lavoratore che presenti dimissioni volontarie durante il congedo ha diritto a ricevere le stesse indennità previste per il licenziamento

8 Aprile 2025
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Secondo quanto stabilito dall’articolo 55 del Decreto Legislativo 151 del 2001, il lavoratore o la lavoratrice che presenti dimissioni volontarie durante il periodo cosiddetto “protetto” – ovvero quello in cui vige il divieto di licenziamento, dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino – ha diritto a ricevere le stesse indennità previste per il licenziamento. Questo diritto si applica anche qualora le dimissioni siano volontarie e non necessariamente motivate dalla cura del figlio. La Corte di Cassazione ha infatti precisato che la presunzione di non spontaneità di tali dimissioni deve essere interpretata come assoluta, impedendo quindi al datore di lavoro di effettuare indagini sulla reale motivazione del lavoratore.

Indice

Assenza dell’obbligo di preavviso

Il parere del Servizio di consulenza FVG, del 10 marzo 2025, n. 193960 chiarisce inoltre che chi si dimette durante il periodo tutelato non è tenuto al rispetto del termine di preavviso. L’indennità sostitutiva del preavviso spetta al lavoratore anche nel caso in cui abbia comunque osservato il termine. Questo particolare aspetto è stato ribadito in una recente interpretazione fornita dal Servizio sistema autonomie locali e funzione pubblica, sottolineando che il momento temporale delle dimissioni è fondamentale esclusivamente per determinare se il lavoratore si trovi ancora all’interno del periodo protetto e non per valutare il rispetto o meno del preavviso.

Procedure obbligatorie per la validità delle dimissioni

Affinché le dimissioni presentate durante il periodo protetto siano efficaci, l’articolo 55, comma 4, richiede obbligatoriamente la convalida presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente. Tale procedura mira a tutelare ulteriormente il lavoratore contro eventuali pressioni indebite, garantendo una maggiore trasparenza nella risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Solo dopo la convalida, infatti, le dimissioni acquisiscono efficacia giuridica definitiva, ponendo così il lavoratore nelle condizioni migliori per una tutela piena dei propri diritti economici e contrattuali.

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