Dopo Espero rivolto ai dipendenti della scuola, Perseo destinato ai dipendenti del settore sanitario e degli enti locali, la Covip, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ha autorizzato all’esercizio dell’attività il Fondo pensione Sirio.Si tratta di un fondo negoziale destinato ai dipendenti dei ministeri, degli enti pubblici non economici, della presidenza del consiglio dei ministri, dell’Enac e del Cnel, al quale possono aderire anche i dipendenti dell’Agenzia del demanio, per i quali è stato già formalizzato il relativo accordo.
I potenziali aderenti sono circa 260 mila.
Una volta definite le procedure che li riguardano, al nuovo fondo potranno partecipare anche i dipendenti del comparto università e ricerca, delle altre Agenzie fiscali, nonché quelli delle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo istitutivo, del Coni servizi spa e delle Federazioni sportive nazionali.Per chi aderisce al fondo Sirio l’amministrazione di appartenenza verserà un contributo pari all’1% della retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto (tfr) al quale l’interessato aggiungerà un contributo personale minimo di pari importo che potrà essere aumentato con un contributo aggiuntivo.Con riguardo al tfr, è previsto un versamento pari all’intera quota per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 2001, mentre, per quelli assunti in data precedente il versamento è pari al 2% della retribuzione utile per il calcolo del tfr al quale si aggiunge un’ulteriore quota figurativa pari all’1,5% della base contributiva per il calcolo del trattamento di fine servizio (tfs).Come per tutti i fondi pensione del pubblico impiego, sia le quote del tfr sia quella aggiuntiva dell’1,5% non vengono versate effettivamente al Fondo pensione ma sono accantonate figurativamente presso l’Inps, ex-gestione Inpdap.
L’ente le contabilizza e le rivaluta inizialmente con un tasso pari alla media dei rendimenti ottenuti da un paniere di fondi pensione dotati di un’ampia base associativa e, una volta perfezionata la gestione finanziaria del fondo, in misura pari al rendimento effettivo realizzato dal fondo stesso.
Solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro, l’ente di previdenza verserà al Fondo pensione l’importo accumulato che, insieme ai contributi reali e ai relativi rendimenti, costituirà la complessiva posizione individuale.
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