L’art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, vieta l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna.
Sul tema è intervenuto il provvedimento generale 29 aprile 2004 del Garante della privacy che stabilisce le regole da rispettare nelle attività di videosorveglianza effettuate nell’ambito dei rapporti di lavoro.
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